Cassazione: i geometri possono effettuare valutazioni sulla statica degli edifici


La recente sentenza della Corte di Cassazione 4439/2020 afferma che anche il geometra può svolgere una CTU in tale ambito
Cassazione: i geometri possono effettuare valutazioni sulla statica degli edifici

Il geometra può svolgere una consulenza tecnica d’ufficio riguardante la valutazione sulla statica degli edifici?
Secondo la Corte di Cassazione la risposta è affermativa.

E’ quanto affermato dagli ermellini nella recente sentenza del 20 febbraio 2020, n. 4439 in cui una società capitolina proponeva ricorso contro altre due società in merito alla realizzazione di alcuni lavori edili in cemento armato.

Tra le quattro motivazioni del ricorso in Cassazione, la società ricorrente contestava il fatto che la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) richiesta dal giudice era stata compiuta da un geometra, figura non competente per materia, a differenza di ingegneri e architetti, ad effettuare i rilievi e la valutazione degli interventi edili relativi alla diagnostica strutturale e della progettazione statica.

La società ricorrente, infatti, lamentava la violazione degli art. 1, quarto comma, 4, 6, 7, 14, 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica") e dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), oltre al fatto che il geometra che era stato designato come CTU dal giudice, non aveva svolto rilevazioni che spetterebbero, per competenza, a un ingegnere.

Sul punto, però, i giudici di piazza Cavour, hanno respinto il motivo di ricorso affermando che: “Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass. 28 settembre 2015, n. 19173)".

Con tale motivazione, dunque, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento”.

 

 

 

Articolo del: