Cassazione, il flirt virtuale è tradimento


Cercare relazioni extraconiugali sul web è motivo di separazione con addebito
Cassazione, il flirt virtuale è tradimento

Il recente caso salito agli onori della cronaca di una coppia dell’Emilia Romagna separata dopo che la moglie aveva scoperto il marito intento a navigare in rete alla ricerca di relazioni extraconiugali, ha portato nuovamente in risalto la equiparazione del tradimento virtuale a quello carnale. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con, appunto, la recente sentenza sul caso della coppia citata.

La separazione tra i due è avvenuta dopo che la donna aveva sorpreso il marito a navigare sul web in cerca di avventure ed aveva deciso di abbandonare il tetto coniugale. Ai giudici aveva richiesto l’addebito per l’ex marito e il versamento di un assegno di mantenimento mensile di 600 euro. La Corte di Appello di Bologna ha dato ragione alla donna addebitando la rottura del matrimonio all’uomo a causa della sua violazione all’obbligo di fedeltà. L’uomo è ricorso in Cassazione adducendo che era stata l’ex moglie a violare gli obblighi coniugali (nello specifico l’obbligo alla coabitazione, dato che se n’era andata via di casa), e inoltre minimizzando la propria condotta.

Ma gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo affermando che la violazione dell'obbligo di coabitazione da parte dell’ex moglie è stata una conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà compiuta dall’ex marito. Nella sentenza, infatti, la condotta dell’uomo è stata ritenuta "oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Un aspetto importante da sottolineare in caso di tradimento e di addebito, è che il solo tradimento non è elemento sufficiente per assegnare l’addebito al coniuge fedifrago, ma deve risultare il motivo scatenante della crisi che porta alla separazione.

Infatti, in un’altra sentenza della Corte di Cassazione, in cui i giudici si sono trovati a dirimere un altro caso di tradimento virtuale (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 9 maggio - 14 luglio 2016, n. 14414), si legge: "... si rileva che la Corte distrettuale non ha ammessa le prove testimoniali richieste dal ricorrente in quanto ha ritenuto che la dimostrazione della relazione via internet della signora S. non sarebbe stato comunque un fatto giustificativo dell’addebito della separazione in assenza di una prova sull’efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell’unione coniugale. Tale ratio decidendi è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha più volte precisato come "Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" (Cass. sez. I, 27.01.2014 N. 1596)".

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione il tradimento virtuale è paragonabile al tradimento carnale, ma perché vi sia l’addebito al coniuge fedifrago è necessario dimostrare il nesso causale tra la relazione extraconiugale e la separazione. Occorre ciò provare che la crisi sia stata causata dal tradimento e non che fosse già in atto e la "scappatella" sia stata soltanto una conseguenza di un legame ormai logoro.

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