CIGS, cosa prevede la normativa sulla formazione e sulle sanzioni
Il Ministero del lavoro, con il decreto attuativo del 2 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. n. 253 del 28/10/2022, ha definito le modalità di attuazione delle iniziative di formazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Coloro che devono sottostare alla normativa in questione, infatti, sono coloro che percepiscono la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), ovvero un'indennità erogata dall'INPS per integrare lo stipendio dei dipendenti che lavorano in aziende che stanno affrontando situazioni di riorganizzazione aziendale, crisi economiche o contratti di solidarietà.
Tra le nuove regole, ci sono anche le sanzioni per chi non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative formative e di riqualificazione previste in caso di ricorso alla cassa integrazione straordinaria.
L’obbligo della formazione
L’art. 25-ter del D.lgs. 148/2015 stabilisce che “I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (…), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali”.
Le modalità operative per la formazione dei lavoratori in CIGS, poi, sono state stabilite appunto dal decreto attuativo del 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro.
In base all’art. 2 del decreto attuativo, lo scopo della formazione dei lavoratori che percepiscono la CIGS è quello di “mantenere o sviluppare le competenze” in base alla “domanda di lavoro espressa dal territorio”.
La partecipazione a tali corsi è obbligatoria sempre che i percorsi di formazione siano previsti “nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale”.
Sanzioni previste per la mancata formazione
L’art. 25-ter, comma 3, del D.lgs. 148/2015 sancisce che “La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative (…) comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso” in base ai criteri stabiliti dal Ministero del lavoro.
Tali criteri sono stati definiti e prevedono:
- la decurtazione di un terzo delle mensilità della CIGS in caso di mancata partecipazione ai corsi formativi nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste
- la decurtazione della metà delle mensilità della CIGS in caso di mancata partecipazione ai corsi formativi nella misura compresa tra il 50% e l'80% delle ore complessive previste
- la decadenza della CIGS in caso di mancata partecipazione ai corsi formativi in misura superiore all'80% delle ore complessive previste
I casi di giustificato motivo di assenza dai corsi di formazione
Se non si partecipa ai corsi formativi si applicano le sanzioni a meno che non si abbia un giustificato motivo per la mancata partecipazione. Le ragioni sono espressamente elencate e sono:
a) documentato stato di malattia o di infortunio
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati
f) casi di limitazione legale della mobilità personale
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.
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