Codice della Crisi per le micro imprese, proroga dell’allerta


La bozza del decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa rivede i tempi per le micro imprese
Codice della Crisi per le micro imprese, proroga dell’allerta


Al momento è solo una bozza ancora da approvare, ma al momento il decreto correttivo al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (la cui entrata in vigore è fissata al 15 agosto 2020) prevede novità soltanto per le micro imprese, ovvero quelle società che potrebbero subire maggiori contraccolpi dalla nuova normativa. Dunque, per loro, è stato previsto n adeguamento più soft.

Di certo, la modifica più rilevante è quella che fa slittare il termine dell’iter di allerta, e quindi delle conseguenti procedure di allerta, di sei mesi. Ma lo slittamento riguarderà esclusivamente le micro imprese per le quali non è obbligatorio adottare un organo di controllo interno.

Nei fatti, la normativa per le micro imprese entrerà a regime non ad agosto 2020, ma a febbraio 2021 (precisamente al 15 febbraio 2021).

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto con il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (pubblicato il 14 febbraio 2019), prevede tra le misure più rilevanti (novellando l’art. 2477 del codice civile “Sindaco e revisione legale dei conti”) l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore anche per le PMI che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:
1.    totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2.    ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3.    dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
4.    
Tale obbligo, che riguardava le società soggette alla redazione del bilancio consolidato e a quelle che controllavano una società obbligata alla revisione legale dei conti, è stato ampliato anche alle PMI che superano almeno una delle condizioni sopra elencate.

Ora, lo slittamento dei termini sopra citato riguarda esclusivamente le micro imprese che non superano le soglie elencate e che, dunque, non avrebbero l’obbligo della nomina dell’organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI).

Ricordiamo che per tutte le altre società, alcune novità inserite sono diventate operative già a partire dal 16 marzo scorso, mentre le restanti misure entreranno in vigore dal prossimo 15 agosto.

Oltre allo slittamento dei termini è previsto un correttivo delle soglie oltre le quali si rende necessaria la nomina dell’organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), così come l’intervento dell’amministrazione finanziaria.
Ma al momento è necessario attendere l’approvazione definitiva del decreto correttivo al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza prevista per la prossima primavera.

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