Compensazione orizzontale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In tema di compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali, sono state apportate alcune novità, prima dalla Legge di bilancio 2024 e, più recentemente, dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 394, il c.d. “decreto Agevolazioni”. Per dissipare qualunque dubbio operativo e interpretativo, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 facendo due precisazioni.
La prima è sulla modalità di trasmissione dei modelli F24: a fronte delle modifiche apportate dal comma 959 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”. E questo vale per i crediti di qualsiasi natura e importo, quindi, anche nel caso di compensazione dei crediti parziale.
In linea con la ratio normativa, sottolinea l’AdE, tale obbligo va rispettato anche nei casi di compensazione “verticale” (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”). Inoltre, va sottolineato anche che l’obbligo di trasmissione telematica sussiste, sempre a partire dal 1° luglio 2024, anche per la compensazione dei crediti maturati INPS E INAIL.
Si tratta, dunque, di un obbligo generalizzato all’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Infine, l’obbligo introdotto con la Legge di Bilancio 2024 scatta anche in caso di prenotazione alla compensazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati oppure se l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario sia avvenuto in data anteriore al 1° luglio 2024.
Una seconda precisazione riguarda i casi di esclusione dalla compensazione orizzontale. Sempre dal 1° luglio 2024 non è più possibile avvalersi di tale facoltà in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o per carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di importo complessivamente superiore a 100mila euro e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. L’unica eccezione è la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL. Sul punto, infine, va ricordato che sotto la soglia dei 100mila euro la compensazione è vietata solo per i crediti erariali.
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