Composizione della crisi da sovraindebitamento
Cos’è, chi può farvi ricorso e cosa prevede
Per la prima volta in Italia, grazie alla Legge 27 gennaio 2012, n.3 e con le successive modificazioni, è stata introdotta una procedura di esdebitazione, la cosiddetta composizione della crisi da sovraindebitamento, rivolta a tutti coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge fallimentare. E’ stata una grande novità poiché la legge citata colma il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005.
Infatti, le norme consentono a chi non è soggetto o non è assoggettabile alle procedure concorsuali di redigere un accordo con i creditori allo scopo di risolvere la situazione debitoria.
La finalità della normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento è ben spiegata dall’art. 6, comma 1 della L. 3/2012 che recita: "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi (...)".
Dunque, la finalità è quella di aiutare coloro che versano in una situazione debitoria di sovraindebitamento.
Ma cosa si intente per sovraindebitamento?Al secondo comma dell’art. 6 della L. 3/2012 si afferma che "per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".
Chi può fare ricorso alla composizione della crisi da sovraindebitamento?
Possono fare ricorso alla composizione della crisi da sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali e quindi:
- le persone fisiche
- le società e gli enti che non svolgono attività di impresa
- gli imprenditori o enti privati non commerciali
- gli imprenditori commerciali che non hanno i requisiti previsti dall’art. 1 della Legge fallimentare
- gli imprenditori agricoli
- le start-up innovative
- i professionisti
Il soggetto sovraindebitato ha tre possibilità per porre rimedio alla sua situazione debitoria. La prima è quella, appunto, di siglare assieme ai creditori un accordo di composizione della crisi in base al quale il debitore si impegna a restituire la somma pattuita con la controparte o le controparti. La seconda possibilità è quella di proporre ai creditori il cosiddetto "Piano del consumatore" da sottoporre al Giudice competente per ottenere l’omologazione del piano stesso. Infine, può procedere con la liquidazione del patrimonio senza concludere alcun accordo con i creditori, ma in questo caso il debitore deve mettere in liquidazione, nel caso fosse necessario, anche il patrimonio personale.
Se si è in una situazione di sovraindebitamento e si vuole ricorrere alla disciplina della Legge 3/2012 è necessario rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), il cui elenco è presente in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per avere maggiori informazioni e per presentare istanza è necessario consultare un avvocato esperto in materia. Cercalo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
Infatti, le norme consentono a chi non è soggetto o non è assoggettabile alle procedure concorsuali di redigere un accordo con i creditori allo scopo di risolvere la situazione debitoria.
La finalità della normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento è ben spiegata dall’art. 6, comma 1 della L. 3/2012 che recita: "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi (...)".
Dunque, la finalità è quella di aiutare coloro che versano in una situazione debitoria di sovraindebitamento.
Ma cosa si intente per sovraindebitamento?Al secondo comma dell’art. 6 della L. 3/2012 si afferma che "per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".
Chi può fare ricorso alla composizione della crisi da sovraindebitamento?
Possono fare ricorso alla composizione della crisi da sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali e quindi:
- le persone fisiche
- le società e gli enti che non svolgono attività di impresa
- gli imprenditori o enti privati non commerciali
- gli imprenditori commerciali che non hanno i requisiti previsti dall’art. 1 della Legge fallimentare
- gli imprenditori agricoli
- le start-up innovative
- i professionisti
Il soggetto sovraindebitato ha tre possibilità per porre rimedio alla sua situazione debitoria. La prima è quella, appunto, di siglare assieme ai creditori un accordo di composizione della crisi in base al quale il debitore si impegna a restituire la somma pattuita con la controparte o le controparti. La seconda possibilità è quella di proporre ai creditori il cosiddetto "Piano del consumatore" da sottoporre al Giudice competente per ottenere l’omologazione del piano stesso. Infine, può procedere con la liquidazione del patrimonio senza concludere alcun accordo con i creditori, ma in questo caso il debitore deve mettere in liquidazione, nel caso fosse necessario, anche il patrimonio personale.
Se si è in una situazione di sovraindebitamento e si vuole ricorrere alla disciplina della Legge 3/2012 è necessario rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), il cui elenco è presente in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
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