Covid-19: credito di imposta per adattamento dei luoghi di lavoro
Nel Decreto Rilancio (Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) è prevista un’agevolazione per le imprese o professionisti che adeguano i luoghi di lavoro al fine di evirare al loro interno il contagio da Coronavirus tra i dipendenti.
Lo scopo è quello di sostenere gli imprenditori e i professionisti che devono affrontare delle spese aggiuntive per modificare gli spazi interni e i processi di produzione in modo da garantire il distanziamento tra i lavoratori.
Cosa prevede la misura?
Al primo comma dell’art. 120 del Decreto Rilancio prevede che “al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro (…), è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 (…)”.
Il tetto massimo di spesa previsto è di 80 mila euro e gli interventi devono essere quelli “necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19”.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse tipologie di spese, nel limite dei costi sostenuti.
Infine, per la misura sono stati stanziati 2 milioni di euro.
Chi può beneficiare del credito di imposta
In base all’articolo citato, possono usufruire del credito di imposta:
• I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e indicati nell’allegato 1 del Decreto Rilancio;
• Le associazioni;
• Le fondazioni;
• Enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Quali sono le spese ammesse?
Sono ammesse tutte le spese che garantiscono il rispetto delle misure sanitarie e di contenimento della diffusione del Coronavirus. Nel comma 1 dell’art. 120, però, sono elencati altri e precisi interventi edilizi, quali:
• Il rifacimento di spogliatoi e mense;
• Lavori negli spazi medici, ingressi e spazi comuni;
• Acquisto di arredi di sicurezza;
• Acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento delle attività lavorative innovative;
• Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito di imposta è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
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