Covid-19: credito di imposta per adattamento dei luoghi di lavoro


Nel Decreto Rilancio è previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute per adeguare i locali dell’impresa
Covid-19: credito di imposta per adattamento dei luoghi di lavoro

Nel Decreto Rilancio (Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) è prevista un’agevolazione per le imprese o professionisti che adeguano i luoghi di lavoro al fine di evirare al loro interno il contagio da Coronavirus tra i dipendenti.

Lo scopo è quello di sostenere gli imprenditori e i professionisti che devono affrontare delle spese aggiuntive per modificare gli spazi interni e i processi di produzione in modo da garantire il distanziamento tra i lavoratori.

 

Cosa prevede la misura?

Al primo comma dell’art. 120 del Decreto Rilancio prevede che “al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro (…), è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 (…)”.

Il tetto massimo di spesa previsto è di 80 mila euro e gli interventi devono essere quelli “necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19”.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse tipologie di spese, nel limite dei costi sostenuti.

Infine, per la misura sono stati stanziati 2 milioni di euro.

 

Chi può beneficiare del credito di imposta

In base all’articolo citato, possono usufruire del credito di imposta:

•    I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e indicati nell’allegato 1 del Decreto Rilancio;

•    Le associazioni;

•    Le fondazioni;

•    Enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

 

Quali sono le spese ammesse?

Sono ammesse tutte le spese che garantiscono il rispetto delle misure sanitarie e di contenimento della diffusione del Coronavirus. Nel comma 1 dell’art. 120, però, sono elencati altri e precisi interventi edilizi, quali:

•    Il rifacimento di spogliatoi e mense;

•    Lavori negli spazi medici, ingressi e spazi comuni;

•    Acquisto di arredi di sicurezza;

•    Acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento delle attività lavorative innovative;

•    Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

 

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