Decreto Rilancio, detrazioni al 110% per Ecobonus e Sismabonus


Ecco cosa prevede il Decreto Rilancio in merito alla riqualificazione energetica degli edifici: gli interventi ammessi agli incentivi
Decreto Rilancio, detrazioni al 110% per Ecobonus e Sismabonus

 

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto misure specifiche per il settore dell’edilizia prevedendo agevolazioni destinate sia alle famiglie che alle imprese.

Una di queste misure è certamente il super Ecobonus al 110%.

Vediamo di cosa si tratta.

 

Cos’è il super Ecobonus al 110%

L’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che contiene “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, prevede un innalzamento dell’aliquota di detrazione fino al 110% sulle spese sostenute per specifici interventi mirati a migliorare la classe energetica degli edifici.

Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e la detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Condizione essenziale per poter beneficiare degli incentivi è il miglioramento di almeno due classi energetiche, sia dei condomini che delle singole unità immobiliari, da provare attraverso un Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.

Come già successo negli anni scorsi per alcune tipologie di interventi edilizi, è possibile cedere l’intero credito usufruibile all’impresa che esegue i lavori attraverso uno sconto in fattura (pari al 100%). Il Decreto Rilancio, poi, consente all’impresa che ha applicato lo sconto in fattura di cedere il credito di imposta (fino al 90%) alle banche o ad un istituto finanziario.

 

Chi può beneficiare del superbonus al 110%?

Il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio prescrive che gli incentivi possano essere usufruiti da:

a)    singoli condomini;

b)    persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c)    Istituti autonomi case popolari (IACP) e da enti che hanno le stesse finalità sociali nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica;

d)    cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il comma 10, però, precisa che sono escluse dal beneficio le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

 

Interventi ammessi al bonus

1. Interventi di isolamento termico: i lavori devono interessare le superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie disperdente lorda. La detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 60 mila euro per ogni unità immobiliare;

2. Impianti di riscaldamento e raffrescamento: è possibile beneficiare degli incentivi se si effettuano interventi sulle parti comuni degli edifici o su abitazioni unifamiliari relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o agli impianti di microcogenerazione.
In questo caso la detrazione è prevista fino a un tetto massimo di spesa di 30 mila euro per ogni unità abitativa dell’edificio e comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;


3. Infissi e schermature solari: in base al secondo comma dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la detrazione spetta anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, a patto che i lavori siano eseguiti a fronte di almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra elencati

4. Impianti solari fotovoltaici: per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o singole abitazioni (purché prime case) è riconosciuta la detrazione del 110% fino a un tetto di spesa massimo di 48 mila euro per ogni unità immobiliare e comunque con il limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Ciò se l’installazione avviene nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica. Se, viceversa, l’installazione avviene al di fuori dei lavori di riqualificazione energetica il limite scende a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.


5. Installazione di colonnine di ricarica elettriche: è possibile usufruire della detrazione al 110% per i lavori di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a patto che i lavori rientrino tra gli interventi di riqualificazione energetica elencati nei primi due punti.


6. Sismabonus: anche nel caso del Sismabonus, l’aliquota di detrazione sugli interventi per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche sale al 110%.

 

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