Decreto Rilancio: le novità su cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario


Le imprese potranno richiedere altre nove settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 divise in due tranche
Decreto Rilancio: le novità su cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Il Consilio dei Ministri del 13 maggio ha approvato la bozza del “Decreto Rilancio”, conosciuto anche come “Decreto Maggio” che introduce numerose norme in tema di lavoro e sostegno al reddito, sostegno alle famiglie e alle imprese, sostegno al turismo, mobilità e ristrutturazioni

Una delle misure certamente più importanti per le imprese è la possibilità, per chi avesse già usufruito delle prime 9 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19, di richiederne altre 5 in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Tali settimane aggiuntive possono essere utilizzate fino al 31 agosto 2020 portando a 14 il numero totale di settimane dal 23 febbraio a fine agosto. Inoltre, il decreto prevede la possibilità di usufruire di altre 4 settimane ulteriori nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

L’art. 71 del Decreto Rilancio modifica l’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) prevedendo che “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (…)”.

La norma prevede una deroga per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, che possono usufruire delle quattro settimane aggiuntive anche nei periodi precedenti al 1° settembre.

Viene, inoltre confermato che ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale “emergenza COVID-19” spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, il novellato comma 2 dell’art. 19 del Decreto “Cura Italia” prescrive che i datori di lavoro devono presentarla “entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di  riduzione dell’attività lavorativa (…)”.

Il Decreto Rilancio, però, ha inserito il nuovo comma 2 ter che indica come “il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis” che recita: “Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2 (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ndr) l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.

 

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