Decreto Salva casa: cosa prevede il testo


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge del 29.05.2024 n. 69 che contiene novità in tema di lievi difformità ed edilizia libera
Decreto Salva casa: cosa prevede il testo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.05.2024 n. 124, il Decreto-legge del 29.05.2024 n. 69 (noto come “Decreto Salva casa”) recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il provvedimento, voluto fortemente dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è entrato oggi in vigore e prevede alcune modifiche al Testo Unico dell’edilizia n. 380/2001.

Le motivazioni che sono alla base del decreto, e contenute nel testo stesso, sono:

  • Introduzione di semplificazioni in materia edilizia e urbanistica, per “superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari”;
  • Far fronte “al crescente fabbisogno abitativo”, recuperando il patrimonio edilizio esistente e riducendo il consumo del suolo;
  • La necessità di rilanciare il mercato immobiliare, stimolando sia le compravendite che le locazioni;
  • Superare “le incertezze applicative che rendono problematica l’attività degli enti locali, di cittadini ed imprese” relativamente al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente per contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana e il riuso del suolo edificato, anche   attraverso interventi di ristrutturazione ricostruttiva.

Il fulcro del decreto “salva casa” e il tema più dibattuto, però, è la possibilità di regolarizzare le c.d. lievi difformità edilizie al fine di rilanciare le compravendite e agire sui prezzi di mercato. Vediamo, allora, quali sono le principali novità.

  • Lievi difformità: sono considerate tali, e quindi sanabili: le tolleranze costruttive sugli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024 per il mancato rispetto di alcuni parametri nei limiti percentuali che vanno dal 2% al 5% in base alla superficie utile dell’unità abitativa; le tolleranze esecutive, ovvero quelle che riguardano le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità e la diversa collocazione di impianti e opere interne; il criterio della “doppia conformità” è richiesto solo per i casi più gravi di difformità. Per quelle parziali, è possibile la sanatoria se l’intervento, all’epoca della realizzazione “era coerente con le norme edilizie” e oggi è conforme alle norme attuali; 
  • Edilizia libera per gli interventi per la protezione solare: è possibile costruire porticati, oltre alle logge, senza dover ottenere autorizzazioni specifiche ed è possibile installare più facilmente tende e pergole, senza però creare spazi chiusi ed essere in contrasto con l’estetica dell’edificio;
  • Cambio di destinazione d'uso: è sempre possibile modificarla senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, mentre il cambio tra diverse categorie funzionali senza effettuare opere è possibile solo per alcune categorie e i comuni possono fissare condizioni specifiche;
  • Le strutture amovibili, realizzate durante la pandemia da Covid-19 per motivi di salute, assistenziali ed educativi, possono essere mantenute, a fronte di una comunicazione di inizio lavori asseverata.

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