Detraibilità delle spese scolastiche
Novità positive sulle detrazioni nella dichiarazione dei redditi

Ci sono alcune novità in merito alla detraibilità delle spese scolastiche e di quelle sostenute per la mensa scolastica da tenere ben presente in sede di dichiarazione del 730/2017 e della dichiarazione dei redditi PF 2017.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 4 aprile 2017, ha diffuso la "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno di imposta 2016" e tra gli argomenti trattati ci sono ovviamente le spese scolastiche.
Innanzitutto occorre distinguere le spese detraibili di istruzione non universitaria da quelle di istruzione universitaria, cosi come previsto dalla Legge n. 107 del 2015 (la cosiddetta Legge della "buona scuola").
Partendo da quelle di istruzione non universitaria, sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (ovvero le scuole materne), le scuole primarie e secondarie di primo grado (ovvero le scuole elementari e medie) e le scuole secondarie di secondo grado (cioè le scuole superiori), siano esse statali, comunali o paritarie private.
La detrazione spetta anche in caso di frequenza ai corsi svolti nei Conservatori di Musica e negli Istituti musicali pareggiati.
Per quanto riguarda le spese detraibili troviamo:
- le spese di iscrizione
- i contributi obbligatori
- i contributi volontari
- la mensa scolastica, compresi i servizi scolastici integrativi come l’assistenza al pasto, il pre e il post scuola
- le gite scolastiche.
Non sono, al contrario, detraibili le spese per l’acquisto della cancelleria e dei testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e il servizio di trasporto scolastico.
Per quanto riguarda i limiti di detraibilità, questi ammontano a 564 euro a figlio per le spese dovute alla frequenza scolastica, la mensa scolastica e le gite scolastiche, mentre non vi è un limite di importo per le erogazioni liberali.
La cifra dei 564 euro è poi destinata ad aumentare negli anni successivi: sarà di 717 euro per l’anno 2017, 786 per l’anno 2018 e 800 euro per l’anno 2019.
Per quanto riguarda le spese di istruzione universitaria il tetto massimo di detrazione è stato stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e varia a seconda dell'area disciplinare dei corsi universitari e dall'area geografica.
Nello specifico:
- per l’area medica i tetti massimi sono di 3.700 euro al Nord, 2.900 euro al Centro e 1.800 euro al Sud e isole
- per l’area sanitaria i tetti massimi sono di 2.600 euro al Nord, 2.200 euro al Centro e 1.600 euro al Sud e isole
- per l’area scientifico-tecnologica i tetti massimi sono di 3.500 euro al Nord, 2.400 euro al Centro e 1.600 euro al Sud e isole
- per l’area umanistico-sociale i tetti massimi sono di 2.800 euro al Nord, 2.300 euro al Centro e 1.500 euro al Sud e isole.
Per avere ulteriori dettagli è consigliabile affidarsi a un consulente fiscale esperto che possa assistervi nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Cercalo nel nostro sito. Il primo contatto gratuito in studio è gratuito!
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 4 aprile 2017, ha diffuso la "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno di imposta 2016" e tra gli argomenti trattati ci sono ovviamente le spese scolastiche.
Innanzitutto occorre distinguere le spese detraibili di istruzione non universitaria da quelle di istruzione universitaria, cosi come previsto dalla Legge n. 107 del 2015 (la cosiddetta Legge della "buona scuola").
Partendo da quelle di istruzione non universitaria, sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (ovvero le scuole materne), le scuole primarie e secondarie di primo grado (ovvero le scuole elementari e medie) e le scuole secondarie di secondo grado (cioè le scuole superiori), siano esse statali, comunali o paritarie private.
La detrazione spetta anche in caso di frequenza ai corsi svolti nei Conservatori di Musica e negli Istituti musicali pareggiati.
Per quanto riguarda le spese detraibili troviamo:
- le spese di iscrizione
- i contributi obbligatori
- i contributi volontari
- la mensa scolastica, compresi i servizi scolastici integrativi come l’assistenza al pasto, il pre e il post scuola
- le gite scolastiche.
Non sono, al contrario, detraibili le spese per l’acquisto della cancelleria e dei testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e il servizio di trasporto scolastico.
Per quanto riguarda i limiti di detraibilità, questi ammontano a 564 euro a figlio per le spese dovute alla frequenza scolastica, la mensa scolastica e le gite scolastiche, mentre non vi è un limite di importo per le erogazioni liberali.
La cifra dei 564 euro è poi destinata ad aumentare negli anni successivi: sarà di 717 euro per l’anno 2017, 786 per l’anno 2018 e 800 euro per l’anno 2019.
Per quanto riguarda le spese di istruzione universitaria il tetto massimo di detrazione è stato stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e varia a seconda dell'area disciplinare dei corsi universitari e dall'area geografica.
Nello specifico:
- per l’area medica i tetti massimi sono di 3.700 euro al Nord, 2.900 euro al Centro e 1.800 euro al Sud e isole
- per l’area sanitaria i tetti massimi sono di 2.600 euro al Nord, 2.200 euro al Centro e 1.600 euro al Sud e isole
- per l’area scientifico-tecnologica i tetti massimi sono di 3.500 euro al Nord, 2.400 euro al Centro e 1.600 euro al Sud e isole
- per l’area umanistico-sociale i tetti massimi sono di 2.800 euro al Nord, 2.300 euro al Centro e 1.500 euro al Sud e isole.
Per avere ulteriori dettagli è consigliabile affidarsi a un consulente fiscale esperto che possa assistervi nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Cercalo nel nostro sito. Il primo contatto gratuito in studio è gratuito!
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