Detrazioni fiscali senza titolo abilitativo: quando è possibile?
Si può usufruire del bonus ristrutturazione, che consiste in una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, anche se non si è in possesso di un titolo abilitativo e non si è provveduto – poiché non necessaria – a presentare la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in un interpello relativo a un caso ben preciso e contenuto nella risposta n. 287 del 2019.
Il caso dell’interpello
Un contribuente ha effettuato dei lavori di ristrutturazione del bagno nel proprio appartamento e, a fronte dei costi sostenuti, intendeva usufruire del bonus ristrutturazione che prevede la detrazione fiscale pari al 50% delle spese entro il tetto massimo di uscite finanziarie di 96 mila euro.
Prima di cominciare i lavori, però, si era recato nel proprio Comune di competenza per informarsi sulle procedure da seguire e se fosse necessario presentare un modello specifico.
Il Comune gli ha risposto, però, che non era dovuta alcuna comunicazione poiché il rifacimento dei servizi igienici rientra nei lavori definiti come “edilizia libera” nel Testo Unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) per i quali non è necessaria la presentazione di un titolo abilitativo.
Viceversa, il commercialista dell’uomo sosteneva la necessità di presentazione della Cila per poter godere dei benefici stabiliti dall’art. 16-bis del TUIR.
Proprio a fronte di tale discrepanza di informazioni, l’uomo, che comunque aveva correttamente documentato le spese ed effettuato i bonifici specifici per ristrutturazione, ha avanzato un interpello all’Agenzia delle Entrate.
La normativa di riferimento
Nel primo comma, lett. b), dell’art.16-bis del TUIR si prescrive che la detrazione fiscale per ristrutturazione è usufruibile sulle spese “sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati (…) gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia, Ndr), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”.
E gli interventi b), c) e d) citati dall’art.16-bis del TUIR contenuti nel Test Unico dell’edilizia sono:
b) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (…);
c) gli "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi (…);
d) gli "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente (…);
In altre parole, il Testo Unico dell’edilizia prevede il diritto alle detrazioni fiscali sulle spese documentate dei lavori effettati sulle singole unità abitative e relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Ciò che non viene ricompresa nell’art.16-bis del TUIR riferita alle singole unità abitative è la lettera a) dell’art. 3 DPR 6 giugno 2001 n. 380, ovvero il punto in cui si definiscono come "interventi di manutenzione ordinaria", “quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Lo stesso punto, però, ai fini delle detrazioni fiscali, viene ricompreso nel caso di lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici.
In sostanza, si ha diritto alle detrazioni fiscali se i lavori di manutenzione ordinaria vengono effettuati sulle parti comuni degli edifici, ma non sulle singole unità abitative.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle Entrate muove dalla preliminare definizione e distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria (dato che i primi non possono godere delle detrazioni sulla singola abitazione, come visto poc’anzi in base all’art. 16 bis del TUIR).
E nel farlo, l’Agenzia ha citato la circolare n. 57 del 1998 e la successiva circolare n. 13/E del 2019.
Brevemente, si ricorda che gli interventi di manutenzione ordinaria sono quei lavori mirati alla riparazione, rinnovamento di impianti o opere già esistenti, mentre per manutenzione straordinaria si intende un intervento mirano a rinnovare e sostituire un impianto o un opera edilizia preesistente, purché non si modifichi la volumetria del locale o dell’edificio.
Nel caso di specie, ovvero quello del rifacimento dei servizi igienico-sanitari da parte del contribuente, parrebbe che i lavori rientrino nella manutenzione straordinaria per la quale è necessario ottenere un titolo abilitativo (ricordiamo, però, che il Comune di competenza non lo ha richiesto).
La risposta all’interpello rammenta sul punto che per ottenere la detrazione fiscale per ristrutturazione non basta documentare le spese, ma occorre documentare le abilitazioni amministrative richieste in base alla specifica tipologia di lavori da effettuare poiché la regolarità amministrativa degli interventi eseguiti sull’immobile costituisce una delle condizioni fondamentali per beneficiare della detrazione fiscale.
Detto ciò, nell’interpello si legge che come citato nella circolare n. 13/E del 2019 “è stato, dunque, confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…), indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che seppur gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrino in linea di principio tra gli interventi di manutenzione straordinaria, questi possono godere delle detrazioni fiscali unicamente se la normativa edilizia vigente non preveda, per la realizzazione di tali interventi, alcun titolo abilitativo.
Sul punto, infatti, l’AdE ha sottolineato come le valutazioni di natura tecnica degli interventi esulano dalle sue competenze mentre spettano al Comune o ad altro ente territoriale di competenza in materia edilizia ed urbanistica.
Infatti, nell’interpello di legge: “sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione l’istante potrà fruire della detrazione” con l’obbligo, però, di redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori e attesti che gli interventi edilizi eseguiti rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
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