Pagamenti tracciabili 2020: novità detrazioni Irpef


Le detrazioni Irpef del 19% saranno possibili solo se i pagamenti sono effettuati con bonifici o con carte elettroniche. Ridotte fino all’azzeramento sopra i 120 mila euro
Pagamenti tracciabili 2020: novità detrazioni Irpef

Cambiano le regole in materia di detrazioni fiscali. Nella Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1, commi 679 e 680, sono stabilite le nuove norme da seguire in sede di dichiarazione dei redditi.

A partire dal 2020, infatti, sarà possibile usufruire delle detrazioni Irpef pari al 19% su alcune tipologie di spesa effettuate soltanto se i pagamenti saranno tracciabili.

E’ questa la linea seguita dal governo Conti bis che ha inserto anche una nuova rimodulazione decrescente delle tax expenditures (cioè deduzioni, detrazioni, esenzioni, ecc…) per i redditi superiori ai 120 mila euro annui fino ad azzerarle sopra quota 240 mila euro.

 

Detrazioni del 19% solo con pagamenti tracciabili

I commi 679 e 680 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto la condizione del pagamento tracciabile se si vuole usufruire della detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Il comma 679, infatti, recita:
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (…) spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Pagamento con mezzi diversi dal contante, ndr)”.

In altre parole, in sede di dichiarazione dei redditi, per poter detrarre il 19% di alcune tipologie di spese espressamente indicate nel comma citato, i pagamenti devono essere effettuati tramite:

•    Bonifici bancari o postali;

•    Versamenti bancari o postali;

•    Moneta elettronica (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, ecc…);

•    Assegni bancari o circolari.

L’uso del contante (per poter beneficiare della detrazione del 19%) sarà consentito esclusivamente per le spese mediche indicate dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 che recita:
“La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Come indicato nell’art. 15 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), può essere detratta la percentuale del 19% delle spese sostenute dal contribuente per:

1.    Spese di istruzione (scolastiche, universitarie, ecc…);

2.    Spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 euro;

3.    Spese per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici per i figli con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

4.    Spese veterinarie per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 euro e fino a un importo massimo di spesa di 500 euro (la Legge di Bilancio 2020 ha aumentato il tetto massimo detraibile da 387,40 euro a 500 euro);

5.    Spese per attività sportive dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni con un tetto massimo detraibile di 210 euro a minore;

6.    Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

7.    Spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza dell’assistito e sempre che il reddito complessivo non superi 40 mila euro;

8.    Spese funebri;

9.    Interessi passivi sui mutui;

10.    Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;

11.    Erogazioni liberali.

Ribadiamo che a partire dal 2020 sarà possibile usufruire della detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi soltanto se le spese sopra elencate sono effettuate tramite operazioni tracciabili (bonifici bancari e postali, bancomat e carte di credito, carte prepagate e assegni), tranne per le spese mediche e sanitarie che potranno essere detratte anche se effettuate in contanti.

Dunque, tutte le spese sostenute in maniera tracciabile nel corso del 2020 potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2021.

 

La rimodulazione delle tax expenditures per i redditi più alti

Il governo giallo-rosso ha introdotto anche un’altra novità in ambito fiscale e che riguarda i contribuenti che percepiscono un reddito complessivo annuale superiore ai 120 mila euro.

La legge di Bilancio 2020 stabilisce che a partire da tale soglia la detraibilità, deducibilità ed esenzione delle spese sostenute saranno rimodulate in maniera decrescente all’aumentare dei redditi percepiti fino ad azzerarsi superata la soglia dei 240 mila euro annui.

Il tetto delle detrazioni non sarà applicato, però, per le spese sanitarie e per gli interessi dei mutui.

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