Diritti della persona: le sentenze più importanti del 2014


Dal caso Englaro alla fecondazione eterologa, dal reato di stalking alla distinzione tra le droghe pesanti e leggere
Diritti della persona: le sentenze più importanti del 2014

Risale allo scorso aprile la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale il comma 3 dell’art. 4 della Legge 40 che vieta la fecondazione eterologa per le coppie infertili, ovvero il ricorso a un donatore esterno di ovuli e spermatozoi ai fini della procreazione. E’ l’ennesimo paletto della famosa Legge ad essere stato scardinato dopo l’eliminazione del divieto di diagnosi preimpianto per le coppie infertili, del divieto di fecondare più di tre ovuli contemporaneamente e dell’obbligo di impiantare nell’utero simultaneamente tutti quelli fecondati. L’ultima sentenza, quella appunto sulla fecondazione eterologa, n. 162 e depositata il 10 giugno 2014, ha scosso lo scenario politico che, attraverso il Ministro della Salute, ha chiesto una nuova normativa per colmare il vuoto legislativo creato dalla sentenza di incostituzionalità. Vuoto giudicato inesistente, però, dalla stessa Consulta. Intanto, le Regioni, si sono accordate per un protocollo comune di applicazione delle procedure di fecondazione assistita.

Altra sentenza che ha diviso l’opinione pubblica è stata quella del Consiglio di Stato n. 4460 del 2 settembre 2014, che ha sancito un principio fondamentale: la nutrizione e l’idratazione artificiale sono a tutti gli effetti dei trattamenti medici e non dei semplici atti di alimentazione. La sentenza ha posto così la parola fine al "caso Englaro", affermando che nell’ambito del principio dell’autodeterminazione, il rifiuto all’alimentazione artificiale non è da considerarsi come un atto di eutanasia ma come una libera accettazione, garantita dal nostro ordinamento, del diritto di rifiutare i trattamenti medici. Ricorderanno tutti il caso di Eluana Englaro, una ragazza che era in stato vegetativo da 17 anni quando il padre, Beppino Englaro, rispettando le opinioni della figlia espresse prima di entrare in coma, decise di affidarsi a una struttura sanitaria per interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale, comportando il conseguente decesso della giovane. La Regione Lombardia, che attraverso una nota regionale si era detta contraria all’interruzione delle cure, fece ricorso, perdendo, al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale lombardo che, al contrario, aveva annullato tale nota e dato ragione a Beppino Englaro.

Un’altra importante sentenza emessa nell’anno appena trascorso ha riguardato il reato di stalking. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 dell’11 giugno 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, secondo il quale l’art. 612-bis del Codice Penale che disciplina il reato di Stalking, sarebbe incostituzionale in quanto palesemente in contrasto con il principio di determinatezza delle fattispecie penali. Secondo il Tribunale di Trapani tale norma non definiva in modo "sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante", cioè non fissava chiaramente i presupposti per definire con certezza cosa si intendesse per condotte reiterate, minacce o molestie. Ma la Consulta ha, al contrario, affermato che "il principio di determinatezza non esclude, infatti, l’ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni" astrattamente verificabili. Dunque, l’art. 612-bis del Codice Penale che disciplina il reato di Stalking è pienamente costituzionale.

Sempre la Corte Costituzionale è stata l’autrice della sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 che ha reintrodotto la distinzione tra le cosiddette "droghe leggere" e "droghe pesanti". Nello specifico, sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies commi 2, lett. a), e 3 lett. a), numero 6 della Legge Fini - Giovanardi. Da un punto di vista sanzionatorio, la sentenza comporta il superamento dell’unica pena prevista dall'art. 73 del Testo Unico sulla droga per tutti gli stupefacenti senza distinzione e il ripristino di quanto era precedentemente previsto dal D.P. R. n. 309/1990 prima dell’entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi. La decisione di illegittimità è stata basata sul fatto che le norme citate erano in contrasto con l’art. 77 della Costituzione che sancisce il principio di omogeneità tra il decreto legge e la successiva legge di conversione.

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Diritto costituzionale