DSU, proroga di validità per il solo 2019
Come precisato dall’articolo 10 del Decreto legislativo 147 del 2017, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (il cui acronimo è DSU) è un documento valido per un periodo compreso dal momento della presentazione (nei primi mesi di ogni anno) fino al successivo 31 agosto.
Quest’anno, però, è stata prevista una deroga alla norma che disciplina la presentazione.
Con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Governo ha stabilito una nuova decorrenza di validità delle sole DSU, prorogando il periodo utile dal 31 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 per le sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.
Le DSU presentate dopo il termine del 31 agosto 2019, quindi, a partire dal 1° settembre 2019 sono soggette alla disciplina generale, dunque la loro validità decorre dal momento della presentazione al 31 agosto dell’anno successivo (ad esempio, la DSU presentata il 1° settembre 2019 è valida fino al 31 agosto 2020).
Specifichiamo che la dichiarazione sostitutiva unica è un documento che attesta le informazioni anagrafiche del contribuente, i dati relativi ai redditi percepiti nel corso dell’anno di riferimento e quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto.
Grazie a tali informazioni è possibile redigere il modello ISEE per ottenere un indicatore attraverso il quale è possibile stabilire se sia ha diritto alle prestazioni sociali agevolate (sono degli esempi quote ridotte per la mensa scolastica dei figli, per la fruizione dei servizi degli enti pubblici, ecc...).
Infatti, grazie al Sistema Informativo ISEE (SII) è possibile verificare il possesso dei requisiti da parte del contribuente di usufruire di prestazioni sociali agevolate. Le modalità di compilazione della DSU sono precisate dalla circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73.
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