Eliminato l’obbligo della comunicazione annuale IVA
A partire dal 2016, la dichiarazione Iva dovrà essere effettuata in forma autonoma entro il 28 febbraio

Cambiano le cose in materia di IVA. La legge di Stabilità 2015 ha stabilito che a partire dal 2016 e, quindi, in riferimento alle operazioni effettuate durante il periodo di imposta del 2015, la dichiarazione dell’IVA dovrà essere effettuata entro fine febbraio e non più attraverso la comunicazione annuale come accade attualmente.
L’art. 44, comma 18, lett. c) del DDL Stabilità 2015 modifica l’art. 8-bis del D.P.R 322/1998 introducendo il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IVA entro il secondo mese successivo alla fine del periodo di imposta precedente e, di fatto, abrogando l’obbligo della dichiarazione unificata. I dati riguardanti le operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non saranno, quindi, più fornite assieme alle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, ma in maniera indipendente a febbraio.
Tali modifiche rispecchiano due esigenze. La prima è quella di una maggiore semplificazione e unificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti. Attualmente, infatti, la dichiarazione Iva è inserita all’interno del modello Unico, ma coloro i quali intendono accedere alla compensazione, per importi da 5 a 15 mila euro, o al rimborso del credito, devono presentare la comunicazione dei dati IVA entro fine febbraio.
La seconda esigenza sottostante la nuova prassi delineata dalla Legge di Stabilità, è quella di rispettare quanto stabilito dalla Direttiva europea 112/2006. Le norme comunitarie prevedono che ogni Stato membro fornisca all’Amministrazione finanziaria, entro due mesi dalla fine del periodo d’imposta precedente, tutte le informazioni riguardanti le operazioni IVA in modo da stabilire l’ammontare delle risorse che devono essere versate a favore del bilancio comunitario.
L’art. 44, comma 18, lett. c) del DDL Stabilità 2015 modifica l’art. 8-bis del D.P.R 322/1998 introducendo il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IVA entro il secondo mese successivo alla fine del periodo di imposta precedente e, di fatto, abrogando l’obbligo della dichiarazione unificata. I dati riguardanti le operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non saranno, quindi, più fornite assieme alle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, ma in maniera indipendente a febbraio.
Tali modifiche rispecchiano due esigenze. La prima è quella di una maggiore semplificazione e unificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti. Attualmente, infatti, la dichiarazione Iva è inserita all’interno del modello Unico, ma coloro i quali intendono accedere alla compensazione, per importi da 5 a 15 mila euro, o al rimborso del credito, devono presentare la comunicazione dei dati IVA entro fine febbraio.
La seconda esigenza sottostante la nuova prassi delineata dalla Legge di Stabilità, è quella di rispettare quanto stabilito dalla Direttiva europea 112/2006. Le norme comunitarie prevedono che ogni Stato membro fornisca all’Amministrazione finanziaria, entro due mesi dalla fine del periodo d’imposta precedente, tutte le informazioni riguardanti le operazioni IVA in modo da stabilire l’ammontare delle risorse che devono essere versate a favore del bilancio comunitario.
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