“Family Act”: l’assegno universale e le altre agevolazioni


Ecco cos’è e cosa prevede il “Family Act” per le famiglie, le madri lavoratrici, i congedi parentali e le giovani coppie
“Family Act”: l’assegno universale e le altre agevolazioni

Nel recente Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020, è stato approvato un disegno di legge proposto dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo recante "Deleghe al governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzione di misure a sostegno della famiglia".

Il provvedimento, meglio noto come “Family Act”, ha l’obiettivo di armonizzare e semplificare tutte le misure attualmente in vigore destinate alle famiglie con figli e istituirne delle altre per favorire in particolar modo il lavoro femminile.

Lo schema di Disegno di legge “Family Act”, collegato alla Legge di Bilancio 2020, è composto da 8 articoli in tutto in cui sono indicati obiettivi, principi e criteri e misure previste.

 

 

 

Obiettivi del “Family Act”

Nel primo comma dell’articolo 1 del disegno di legge è espresso chiaramente che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento sono:

•    Sostenere la genitorialità;

•    Sostenere la funzione sociale ed educativa delle famiglie;

•    Contrastare la denatalità;

•    Valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani;

•    Favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto quello femminile.

 

 

Principi e criteri direttivi del “Family Act”

Sempre nell’articolo 1 del disegno di legge, al secondo comma, sono indicati i principi e criteri direttivi, ovvero:

1.    Assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull’indicatore ISEE e tenendo anche conto del numero dei minori a carico;

2.    promuovere la parità di genere all’interno della famiglia, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso lo smart working (lavoro agile) in modo da far conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative;

3.    affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o tramite l’utilizzo di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;

4.    prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti da individuare.

 

 

Le misure del “Family Act”

Negli articoli dal 2 al 6 sono disciplinate le misure che il “Family Act” ha intenzione di introdurre.

La finalità del provvedimento è quella di semplificare e armonizzare le misure attualmente in vigore a sostegno della famiglia (quali l’assegno di natalità, il bonus asilo nido, ecc…) e accorparle in una struttura normativa omogenea.

Le misure che il “Family Act” intende introdurre sono:

•    l’assegno universale (art. 2);

•    misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie (art. 3);

•    regolamentare la disciplina dei congedi parentali e di paternità (art. 4);

•    incentivare il lavoro delle madri e l’armonizzazione dei tempi (art. 5);

•    incentivare l’autonomia e il protagonismo giovanile (art. 6).

Vediamo ora brevemente cosa prevedono nel dettaglio le misure elencate.

 

 

L’assegno universale

L’articolo 2 del disegno di legge introduce il cosiddetto “assegno universale”, ovvero un sostegno al reddito pensato per le famiglie con uno o più figli minorenni.

La sua introduzione avverrà con un decreto legislativo da adottare entro il 30 novembre 2020 e successivamente disciplinato da decreto attuativo che ne delineerà le modalità operative.

Al momento, i punti cardine dell’assegno universale indicati dalla norma sono:

•    la previsione di una quota fissa e una variabile che dipende dal valore dell’ISEE;

•    il suo ammontare dipende anche dall’età dei figli minorenni;

•    viene erogato direttamente come somma di denaro oppure come credito da utilizzare in compensazione con i debiti di imposta;

•    viene erogato per il primo figlio a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al raggiungimento dei 18 anni ed è maggiorato per gli ulteriori figli minorenni con una percentuale del 20%; nel caso di figli disabili è prevista un’ulteriore maggiorazione;

•    non concorre alla formazione del reddito e non è inserito nei calcoli ai fini del riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito;

•    se prima dell’erogazione dell’assegno universale il nucleo familiare percepiva una somma maggiore a fronte di trattamenti in godimento rivolti alle famiglie, assieme all’assegno universale sarà corrisposta un’integrazione in modo da pareggiare il valore del nuovo sostegno con quelli percepiti precedentemente.

 

 

Misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie

L’articolo 3 del “Family Act” introduce misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie.

Tali misure devono essere adottate tramite uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del “Family Act”.

•    Razionalizzare i benefici fiscali previsti per i figli minori a carico introducendo nuove agevolazioni relative alle spese per il loro mantenimento ed educazione (anche non formale);

•    Garantire l’istituzione e il sostegno dei servizi socio educativi per l’infanzia, in modo da assicurare pari opportunità di sviluppo e di accesso all’educazione dei minori;

•    Coprire eventualmente anche l’intero ammontare delle rette degli asilo nido (sia pubblici che privati), asili familiari, micronidi, sezione primavera e scuole dell’infanzia, oppure forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei minori di età inferiore ai 6 anni;

•    Sostenere le famiglie per le spese sostenute in favore di minori affetti da patologie fisiche e non fisiche (compresi i DSA) fino al termine della scuola secondaria di secondo grado;

•    Sostenere le famiglie per le spese dovute a gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica;

•    Sostenere le famiglie per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

•    Sostenere le famiglie per le spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici e di supporti informatici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi scolastici;

•    Prevedere agevolazioni per forme di welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

In questo caso, l’erogazione del sostegno avverrà attraverso corresponsione di una somma di denaro direttamente ai beneficiari oppure tramite agevolazioni fiscali.

 

 

Congedi parentali e di paternità

L’articolo 4 del “Family Act” si occupa dei congedi parentali e di paternità con lo scopo, anche in questo caso, di potenziare, riordinare e armonizzare le regole vigenti in materia attraverso uno o più decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall’entrata in vigore del “Family Act”.

I principi alla base della normativa che sarà varata sono i seguenti:

1.    Introdurre modalità flessibili in ambito di congedi parentali che siano compatibili anche con le esigenze del datore di lavoro, tenuto conto delle contrattazioni collettive sottoscritte dai sindacati di settore più rappresentativi;

2.    Prevedere almeno 5 ore all’anno di permesso retribuito, previo preavviso al datore di lavoro, per consentire ai genitori di partecipare ai colloqui con gli insegnanti dei figli;

3.    Per ciascun genitore, stabilire un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore.

In merito allo specifico congedo di paternità, il “Family Act” prevede:

1.    Un congedo di paternità obbligatorio, previo ragionevole preavviso al datore di lavoro (sulla base dei Ccnl di settore), non inferiore ai 10 giorni nei primi mesi di vita del figlio;

2.    Il diritto al congedo è concesso indipendentemente dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore;

3.    Il diritto al congedo è concesso indipendentemente dall’anzianità lavorativa e di servizio;

4.    Il diritto al congedo è concesso indipendentemente dal fatto che si lavori per il settore privato o pubblico;

5.    Misure specifiche anche per i lavoratori autonomi in modo che favoriscano del congedo parentale tenuto conto della specificità delle singole professioni.

 

 

Agevolazioni per le madri lavoratrici

L’articolo 5 del “Family Act” prevede che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge siano adottati uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure mirate ad incentivare e favorire il lavoro delle madri con figli minori.

I principi e i criteri che dovranno essere seguiti nella nuova disciplina sono i seguenti:

1.    Prevedere un indennizzo erogato dall’INPS alle madri lavoratrici che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;

2.    Prevedere detrazioni e deduzioni delle spese sostenute per i lavoratori domestici o per l’assistenza ai familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’indicatore ISEE;

3.    Prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio;

4.    Prevedere incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei Ccnl che incentivano lo smart working (lavoro agile) per i dipendenti che, a loro richiesta, possono ripristinare l’originale accordo contrattuale; ai genitori con figli di età inferiore a 14 anni è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze;

5.    Prevedere una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

 


Incentivi all’autonomia e al protagonismo giovanile

Infine, con l’articolo 6 del disegno di legge, il Consiglio dei ministri ha previsto ulteriori principi e criteri volti a contrastare la denatalità favorendo la formazione delle famiglie e a sostenere quelle già create.

Sulle misure in tema, sarà adottato un apposito decreto legislativo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del “Family Act” che dovrà prevedere:

•    Un sostegno alle famiglie tramite detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per l’acquisto di libri universitari per ciascun figlio maggiorenne a carico iscritto a un corso universitario, a condizione che non si perc episca un’altra forma di sostegno petr l’acquisto dei testi;

•    Detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’affitto di figli maggiorenni iscritti a un corso universitario;

•    Un sostegno alle giovani coppie, entrambi under 35 anni, attraverso agevolazioni fiscali legate all’affitto della prima casa.

 

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