Fattura elettronica 2019: ok alla proroga a settembre delle sanzioni soft
Il 13 dicembre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato l’unico articolo del Ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, quindi, è ora legge attraverso il voto a Montecitorio in cui il testo è stato blindato dalla fiducia posta dal Governo Conte. I voti favorevoli sono stati 310, 228 i voti contrari.
Tra le misure approvate con il Decreto fiscale collegato c’è la proroga delle sanzioni soft legate all’introduzione della fatturazione elettronica.
La misura era stata annunciata, ma con il via libera dell’Aula è stata confermata.
Come è ormai noto, a partire dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo della fatturazione elettronica sia tra gli scambi tra operatori economici e pubbliche amministrazioni (già in essere), sia negli scambi tra gli stessi operatori economici (finora la fattura digitale in questo caso era facoltativa). La fatturazione elettronica deve essere emessa anche nei confronti dei consumatori finali.
Con l’introduzione del nuovo obbligo, erano state previste sanzioni minori, inizialmente solo nei primi sei mesi del 2019, per permettere agli operatori economici di adeguare e collaudare in maniera efficace ed efficiente i sistemi informativi alla nuova normativa.
Ora, attraverso il voto alla Camera e l’approvazione definitiva del Decreto collegato 2019, le sanzioni soft resteranno in vigore fino al 30 settembre 2019 e non solo fino al 30 giugno 2019.
Ricordiamo che le diposizioni in materia di sanzioni legate alle violazioni relative alla fatturazione elettronica prevedono che:
- non vi siano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale)
- si applichi una sanzione ridotta dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo.
Confermata anche l’esclusione dall'obbligo dell'e-fattura per gli operatori sanitari come accade per le partite Iva in regime forfettario e, in generale, tutti i regimi speciali, e coloro che non sono obbligati ad emettere fattura.
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