Fatture false: da 4 a 8 anni di carcere


Inasprite le pene per chi evade attraverso falsa fatturazione. Previste attenuanti per gli importi fino a 100 mila euro
Fatture false: da 4 a 8 anni di carcere

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto fiscale collegato alla Manovra economica 2020, i nuovi inasprimenti delle pene sulle fatture false sono in vigore, a patto che il Parlamento emani la legge di conversione del decreto entro i prossimi 60 giorni dalla pubblicazione.

Il nuovo decreto fiscale 2020 interviene, dunque, sui reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, tra cui quello della falsa fatturazione a scopo di evasione. La lotta all’evasione, infatti, è uno dei punti della prossima manovra finanziaria.

Tra le novità, c’è l’inasprimento della pena per le imprese, o professionisti, che ricorrono alla falsa fatturazione per trarre beneficio evadendo il fisco. La pena prevista della reclusione compresa tra un anno e sei mesi fino a un massimo di sei anni è stata innalzata a quattro anni fino a un massimo di otto anni. La pena è attenuata se l’importo dell’evasione è inferiore ai 100 mila euro.

Ma vediamo prima di tutto cos’è il reato di falsa fatturazione


Cos’è il reato di falsa fatturazione per operazioni inesistenti

Il D.lgs. n. 74/2000 disciplina il reato di falsa fatturazione nell’art. 2 (rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) che al primo comma afferma: “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (modificato con da quattro a otto anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il reato di fattura falsa per operazioni inesistenti si ha quando un soggetto passivo, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA emette una fattura per un importo differente dal reale in modo da diminuire la base imponibile (ai fini della dichiarazione dei redditi) e da vantare, contemporaneamente, un credito IVA inesistente.

Quando si commette il reato di falsa fatturazione, generalmente, il fornitore di beni e servizi emette fattura non nei confronti dell’acquirente, ma in quelli di un terzo soggetto passivo (denominato “cartiere”) che in genere non ha una reale struttura operativa ed è stato creato ad hoc per originare un credito Iva inesistente a vantaggio dell’acquirente. Altro caso di falsa fatturazione si può avere quando il fornitore emette fattura per vendite o prestazioni diverse da quelle effettivamente effettuate (o non effettuate affatto). Di qui la differenza tra fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti.


La differenza tra fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti

Le fatture oggettivamente inesistenti si hanno quando l’oggetto del documento, ovvero il contenuto negoziale, è fittizio. In altre parole vi è una differenza tra la prestazione o la vendita riportata in fattura e l’operazione effettivamente effettuata. Si ha una simulazione relativa quando l’operazione iscritta in fattura è differente da quella realizzata, mentre si ha una simulazione assoluta se l’operazione non è stata affatto effettuata.

Le fatture soggettivamente inesistenti si hanno quando uno dei soggetti coinvolti nell’operazione sono differenti da quelli che compaiono in fattura. È, ad esempio, il caso in cui un fornitore di beni e servizi emette fattura nei confronti di un prestanome.

 

Fatture false, l’inasprimento delle pene

Con il Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2020, si sono inasprite le pene per i grandi evasori oltre l’applicabilità della confisca per sproporzione. Il limite minimo dell’anno e sei mesi di reclusione è stato innalzato a quattro anni, mentre il limite massimo di sei anni è stato innalzato a otto anni.

E’ stata, però, prevista un’attenuante nel caso in cui la soglia dell’evasione fiscale tramite falsa fatturazione sia inferiore ai 100 mila euro. Le modifiche intervengono sull’articolo 2 del D.lgs. 74/2000 che punisce la frode fiscale attuata tramite fatture false.

Oltre all’inasprimento delle pene è prevista anche la confisca per sproporzione, misura aggiuntiva per contrastare ulteriormente l’evasione fiscale.

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Diritto penale tributario