Forfettari: il bollo sulle fatture concorre al reddito


Se il bollo sulle fatture viene addebitato al cliente, rientra nel reddito del professionista su cui si applica la flat tax
Forfettari: il bollo sulle fatture concorre al reddito

L’importo del bollo applicato in fattura rientra nel reddito del professionista su cui si applica la flat tax se la marca viene addebitata al cliente.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, relativamente all’obbligo di apporre la marca sulle fatture emesse che superano i 77,47 euro e che non sono soggette a IVA.

Il chiarimento dell’amministrazione finanziaria è dovuto a un interpello avanzato da un uomo che si avvale del regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014) che ha chiesto se il bollo addebitato in fattura ai propri clienti sia assoggettabile o meno a tassazione e, dunque, se rientri o meno nel reddito da tassare con la flat tax.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata che il bollo rientra nella nozione di "ricavo o compenso".

Ecco perché.

In maniera preliminare, l’amministrazione finanziaria ha ricordato come “i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta”, ma che le fatture che emettono sono soggette all’imposta di bollo “quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta ad IVA”.

Relativamente all’imposta di bollo, l’interpello ricorda come nella precedente risposta n. 67/E del 2020 era stato specificato che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione”.

Dunque, in via principale l'obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è a carico del professionista che emette fattura. Quest'ultimo, però, ha la possibilità di farsi rimborsare il bollo dal cliente e, in questo caso, il rimborso viene assimilato ai ricavi, così come individuati dal comma 64 della legge n. 190 del 2014 che regola il regime forfettario. 

Tale comma 64 stabilisce che per i forfettari si calcola «il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata».

Dunque, il rimborso dell’imposta di bollo concorre al calcolo del reddito

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha citato la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 con la quale sono stati estesi al regime forfetario alcuni principi applicati ai titolari di contributi a fondo perduto erogati a causa COVID-19.

Nello specifico, uno di questi principi prevede la rilevanza “ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo”.

A fronte di tutto ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come “l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva”.
 

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