I delitti contro la persona in generale

Il titolo XII libro II del codice penale è dedicato ai delitti contro la persona fisica, l’essere umano, che rappresenta il soggetto passivo del reato. Solo negli articoli 594 c.p. e 595 c.p. (reato di ingiuria e di diffamazione – delitti contro l’onore) il soggetto passivo può essere anche una persona giuridica. Il titolo XII del codice penale, quindi, affronta i reati contro la vita, l’incolumità fisica e la libertà individuale attraversi i suoi tre capi:
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.)
Capo II - Dei delitti contro l'onore (artt. 594-599 c.p.)
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623 bis c.p.)
Il Capo III, inoltre, si divide ulteriormente in 5 sezioni:
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.)
- delitti contro la libertà personale (artt. 605-609 decies)
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.)
- delitti contro l’inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 quienquies)
- delitti contro l’inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 bis).
Le norme di cui si compone oggi il titolo XII del nostro codice penale sono aumentate nel corso degli anni inserendo nuovi reati originariamente non previsti dal codice. Basti citare, a titolo di esempio, il reato della violenza sessuale introdotto con la L. 66/1996, il reato di pedofilia introdotto con la L. 69/1998, il reato sulle sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotto con la L. 9 gennaio 2006 o il più recente reato di omicidio stradale introdotto con la L. 41/2016.
Tra i reati più gravi del Capo I, titolo XII, c’è l’omicidio, ovvero il reato a causa del quale si cagiona la morte di una persona.
Il codice penale distingue tra omicidio doloso, colposo o preterintenzionale.
Nell’omicidio doloso, l’omicida è spinto da dolo, ovvero dalla volontà di uccidere e, in questo caso, il codice penale prevede che: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
Nel caso di omicidio colposo, l’omicida ha commesso il reato per colpa, ovvero a causa del suo comportamento imprudente e negligente ha causato la morte di una persona senza, però, avere la volontà di farlo. E in tale caso, il codice penale prevede che: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. La pena è aumentata se vi sono delle aggravanti, come ad esempio, se si commettono violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, se l’omicidio è frutto dell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, se si è in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o, infine, se si è responsabili della morte o lesioni di più persone.
Infine, nell’omicidio preterintenzionale, l’omicida aveva l’intenzione di causare un danno, ma non la morte. Il classico esempio è quello di colui che sferra un pugno a una persona con l’intenzione di fargli male, ma non di ucciderlo, ma che, proprio a causa del pugno, muore). In questo caso, l’omicida “è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
Il capo II del titolo XII è dedicato ai reati di ingiuria (oggi depenalizzato) e di diffamazione, rispettivamente negli articoli 594 c.p. e 595 c.p. Lo scopo delle norme è tutelare l’onore e la reputazione di una persona facente parte di una comunità. Il presupposto di base per entrambi i reati è che l’offesa o la dichiarazione offensiva venga divulgata a più persone tramite forma orale o scritta. La differenza principale, invece, sta nella presenza o meno dell’offeso: se la parte lesa è presente si parlerà di ingiuria, se è assente si configurerà il reato di diffamazione.
Infine, il capo III del titolo XII è dedicato ai reati che ledono la libertà individuale della persona. Tra questi, tra i più gravi troviamo il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (punito con la reclusione da otto a venti anni), di prostituzione minorile (punito con la reclusione da sei a dodici anni), di pornografia minorile (punito con la reclusione da sei a dodici anni) e di traffico di organi (punito con la reclusione da tre a dodici anni).
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