Il committente è responsabile degli infortuni agli operai
Nell'appalto dei lavori edili, soprattutto nei casi di interventi di modesta entità per i quali il committente (padrone di casa) non si rivolge a un architetto o un ingegnere, la responsabilità civile e penale ricade proprio sul committente in caso di infortunio sul lavoro.
E’ questo l’orientamento della Corte di Cassazione, riconfermato anche nella recente sentenza della Corte di cassazione, Quarta Sezione Penale, n. 40922/18 e depositata il 25 settembre scorso.
Secondo gli ermellini, nel caso di piccoli interventi domestici (come piccole ristrutturazioni oppure la pitturazioni delle pareti) è il committente ad avere l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza. Se non è stato chiamato un professionista, in qualità di responsabile dei lavori, che rediga un documento di valutazione dei rischi e che metta in sicurezza l’ambiente di lavoro, il committente risponde degli infortuni degli operai e deve provvedere al risarcimento.
Il caso che la Corte di è trovata a redimere, è quello di una donna che ha fatto ricorso contro le sentenze di primo e secondo grado che l’avevano giudicata responsabile per un infortunio mortale ai danni di un operaio di una ditta edile chiamata per la pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà. L’operaio, durante la pitturazione, è precipitato in un’apertura presente sulla pavimentazione esterna che fungeva da luce di uno scantinato. Tale apertura era stata coperta dapprima da tavole, poi rimosse da un altro operaio, e sostituite da un pannello in polistirolo che ha ceduto al peso dell’operaio che si è ferito mortalmente.
Secondo gli ermellini, il committente ha il dovere di porre in sicurezza il luogo di lavoro e di predisporre tutte le misure necessarie a tal fine. Nel caso specifico, la donna non ha predisposto un piano di valutazione dei rischi, ha mantenimento l'apertura sulla pavimentazione esterna senza mettere un’efficace protezione dal rischio di caduta, non ha vigilato sullo stato di fatto esistente in cantiere e non ha fornito adeguate informazioni alle maestranze presenti sui luoghi di lavoro.
Il committente, quindi, in assenza i un tecnico professionista, deve rispettare tutta una serie di obblighi tipici del datore di lavoro tra cui, appunto, la predisposizione di un piano di valutazione dei rischi, la protezione degli operai dal rischio di eventuali infortuni, la vigilanza sullo stato di fatto esistente in cantiere e l’informazione alle maestranze sui rischi nel cantiere.
Quindi, per evitare le responsabilità civili e penali, il committente ha l’obbligo di segnalare i rischi e di rimuoverli prima dell'inizio dei lavori.
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