Il Documento di Valutazione dei Rischi, cos’è e a cosa serve?

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che il datore di lavoro deve obbligatoriamente redigere per effettuare una valutazione puntuale dei rischi connessi alla specifica attività lavorativa svolta e per predisporre delle misure per una loro eliminazione o, quantomeno, una loro massima riduzione possibile adottando procedure mirate.
Il rifermento normativo della materia è il D.Lgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e specificatamente gli artt. 17, 28 e 29 di detto decreto legislativo.
Chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?
L’articolo 17 del D.Lgs 81/08 (“Obblighi del datore di lavoro non delegabili”) recita:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Dunque, spetta al datore di lavoro in primis valutare i rischi delle attività lavorative e redigere il DVR. Tale procedura, però, viene effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente (se la sua nomina è prevista dalla legge).
Infine, le attività di analisi dei rischi aziendali devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se la sua nomina è prevista dalla legge).
In definitiva, il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro in accordo con il RSPP e, nel caso di nomina del MC e del RLS anche con la loro collaborazione.
Va sottolineato, però, che il documento di valutazione dei rischi può essere redatto dal datore di lavoro seguendo il modello standardizzato di riferimento approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’Interno) solo nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti, ad esclusione di quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto e quelle indicate dal comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs 81/08 (tra cui le centrali termoelettriche, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le aziende industriali con oltre 200 lavoratori, le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori).
Anche nei casi in cui si possa utilizzare il modello standardizzato, però, è consigliabile rivolgersi a un Tecnico della Sicurezza poiché, in caso di redazione incompleta o, peggio, di incidenti sul lavoro, il datore di lavoro rischia pesanti sanzioni.
Chi sono i RSPP, i MC e i RLS?
L’RSPP è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione indicato dal datore di lavoro e che ha il compito di coadiuvare quest’ultimo nella redazione del DVR e di attuare le misure programmatiche indicate nel documento per migliorare il servizio di protezione dei lavoratori. A lui spetta il ruolo di coordinare i dipendenti, i mezzi e i processi in modo da garantire un elevato servizio dei prevenzione e protezione dai rischi connessi con l’attività di impresa. La sua nomina è obbligatoria nel caso di assunzione anche di una sola persona in azienda.
L’MC è il medico competente nominato dal datore di lavoro che ha l’onere della sorveglianza sanitaria ei lavoratori. Periodicamente ha il dovere di aggiornare le cartelle sanitarie dei singoli dipendenti in cui sono indicate le esposizioni ai rischi professionali in modo da far emergere criticità da risolvere.
Il medico competente deve essere obbligatoriamente nominato nel caso in cui l’attività lavorativa preveda movimentazione manuale di carichi o il trattamento di agenti chimici e fisici.
L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona che ha il compito di rappresentare, appunto, i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
Cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere tutte le informazioni sull’azienda con particolare attenzione ai rischi connessi all’attività lavorativa, le misure adottate per ridurli e una programmazione di ulteriori procedure per rimuoverli o ridurre ulteriormente.
La compilazione del DVR prevede tre moduli:
Descrizione dell’azienda: il primo step è rappresentato dall’indicazione dei dati di impresa (ragione sociale, sedi, contatti, tipologia di attività svolta, numero dei dipendenti, dati anagrafici del datore di lavoro e dell’RSPP (anche eventuali MC e RLS), oltre che descrivere le fasi produttive indicando le aree o zone di lavoro, le attrezzature e le materie prime, semilavorati e prodotti utilizzati, e le mansioni e postazioni dei lavoratori.
Individuazione dei pericoli presenti in azienda: il secondo step è mirato a individuare le macro classi di pericoli possibili in base alla tipologia di attività, i singoli pericoli compresi nelle macro classi, i rischi presenti e quelli non presenti con la descrizione di esempi di incidenti e criticità
Valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione attuate e programma di miglioramento: il terzo e ultimo step consente di indicare i rischi presenti in ogni singola area o zona di lavoro e relativi a specifiche mansioni svolte in determinate postazioni, le misure adottate e quelle programmate di miglioramento per ridurre i pericoli per i lavoratori.
Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere redatto in forma cartacea oppure digitale, ma in ogni caso deve avere per legge data certa in modo da verificare che sia correttamente aggiornato in caso di modifiche dell’assetto produttivo che riguardi sia il personale assunto che gli impianti e macchinari impiegati.
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