Il Fondo di garanzia Inps quando il datore di lavoro è insolvente


Ecco cos’è il Fondo di garanzia Inps, quando interviene e come è possibile presentare domanda
Il Fondo di garanzia Inps quando il datore di lavoro è insolvente

Può capitare che un datore di lavoro in difficoltà economiche o sottoposto a una procedura concorsuale (fallimento, ecc…) non abbia pagato quanto dovuto al dipendente.

In queste situazioni il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia Inps per recuperare le somme non versate dal datore di lavoro insolvente.

L’erogazione da parte dell’istituto di previdenza avviene a patto che si verifichino alcune precise condizioni e l’accesso al Fondo varia a seconda che il datore di lavoro insolvente sia sottoposto o meno a una procedura concorsuale.

 

 

 

Cos’è il Fondo di garanzia Inps

Il Fondo di garanzia Inps è un fondo a cui il lavoratore può rivolgersi per poter ottenere le somme non versate dal datore di lavoro insolvente.

Inizialmente, il Fondo di garanzia Inps era stato istituito con l'articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 per il pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Tale articolo recita: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.

Successivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il legislatore ha previsto che il Fondo di garanzia Inps potesse intervenire anche quando il datore non paga la retribuzione negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (“Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (…)”, D.lgs. 80/1992, art. 2, co. 1).

Il fondo viene alimentato con un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro e pari allo 0,40% a carico ei dirigenti delle aziende industriali.

 

 

Chi può accedere al fondo di garanzia Inps?

A livello generale, possono acceder al Fondo di garanzia Inps tutti i lavoratori dipendenti licenziati o dimessisi per giusta causa da datori di lavoro insolventi.

Nello specifico, però, possono rivolgersi al Fondo:
1.    I lavoratori licenziati o dimessisi per giusta causa da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo dello 0,2% della retribuzione imponibile (compresi i dirigenti di aziende industriali, tenuti al contributo dello 0,4%), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato;
2.    I soci delle cooperative di lavoro;
3.    Gli eredi (coniugi, figli, parenti entro il terzo grado a carico e affini entro il secondo grado a carico);
4.    I cessionari a titolo oneroso del TFR;

Sono, invece, esclusi dall'accesso al Fondo di garanzia Inps:
•    I lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri;
•    Gli impiegati e i dirigenti di aziende agricole (il cui TFR è accantonato all'ENPAIA) e gli operai a tempo determinato;
•    I lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni;
•    I giornalisti professionisti per i quali il fondo di garanzia è gestito dall'INPGI (Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani).

 

 

Come accedere al fondo di garanzia Inps

Per accedere al Fondo di garanzia Inps occorre seguire differenti procedure a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.

Se il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono:
•    La cessazione del rapporto di lavoro subordinato del dipendente che richiede il sostegno del fondo;
•    L’accertamento dello stato d'insolvenza del datore di lavoro e l'apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
•    L’accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità dovute al dipendente (tramite sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione, diffida); il credito del lavoratore viene inserito nello stato passivo della procedura concorsuale e l’Inps erogherà l’ammontare iscritto.


Se, invece, il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'accesso al fondo sono:
•    La cessazione del rapporto di lavoro subordinato del dipendente che richiede il sostegno del fondo;
•    L’inapplicabilità delle procedure concorsuali al datore di lavoro insolvente tramite un decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento a meno che l’Inps non lo abbia già in possesso;
•    L’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto (tramite sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione, diffida);
•    L’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro emersa con un'esecuzione forzata (a fronte di un verbale di pignoramento).

 

 

Cosa eroga il Fondo di garanzia Inps

Il Fondo di garanzia Inps eroga al lavoratore del datore di lavoro insolvente:
•    La quota spettante e non percepita del TFR, compresi gli interessi e la rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento;
•    Le retribuzioni degli ultimi tre mesi (compresi i ratei di tredicesima) compresi gli interessi e la rivalutazione dalla data della domanda di accesso al fondo fino alla data di effettivo adempimento;
•    Le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.

Sono, al contrario, escluse dall’erogazione del Fondo l’indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute e l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

L’erogazione da parte del Fondo di garanzia Inps di quanto spettante al lavoratore (al netto della tassazione dato che l’istituto di previdenza è sostituto di imposta) avviene attraverso un bonifico bancario ordinato dalla banca convenzionata con l'Inps indicata nella comunicazione di accoglimento della domanda di accesso al Fondo.

 

 

Come presentare la domanda di accesso al Fondo

Per accedere al Fondo di garanzia Inps è necessario presentare una domanda e allegare tutti i documenti richiesti a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a una procedura concorsuale.

La domanda può essere presentata:
1.    Attraverso una procedura online tramite il portale dell’Inps
2.    Attraverso il contact center Inps al numero 803 164
3.    Oppure attraverso enti di patronato e intermediari autorizzati.


Per evitare che la domanda di accesso al fondo venga rigettata o sia incompleta è consigliabile farsi assistere da un consulente del lavoro. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

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