Il transfer pricing nelle multinazionali


E’ una delle pratiche più diffuse in ambito di elusione fiscale, ma non solo. Ecco cosa prevede la legge italiana al riguardo
Il transfer pricing nelle multinazionali

Il termine transfer pricing è una delle pratiche più diffuse in ambito di elusione fiscale compiuta dalle società multinazionali che si basa sulla sfruttamento a proprio vantaggio della differenza dei sistemi impositivi delle tasse nei diversi Paesi in cui la società stessa opera.

In pratica, producendo e commercializzando sul mercato i prodotti o servizi realizzati solo dopo la loro vendita all’interno delle diverse società del gruppo, è possibile ridurre il carico fiscale totale. Il transfer pricing è dunque il prezzo di vendita dei prodotto o dei servizio applicato allo scambio tra società facenti parte dello stesso gruppo e ubicate in Paesi diversi.
Un esempio può essere di aiuto per capire il meccanismo: la società A produce un bene dal valore di mercato di 50 euro e dal costo di produzione di 25 euro. Al posto di commercializzarlo direttamente sul mercato a 50 euro, vende il prodotto a 26 euro alla società B dello stesso Gruppo ma con sede in un Paese fiscalmente più vantaggioso. Sarà poi la società B a immetterlo sul mercato. Così facendo, la società A pagherà le tasse sull’euro di profitto ottenuto per prodotto venduto a B, e B pagherà le tasse sul restante profitto ma con un regime fiscale agevolato. Il transfer pricing non è, però, solo una pratica per evadere il fisco, ma può essere utilizzata per un’ottimizzazione della allocazione delle risorse.

Cosa prevede la legge italiana sul transfer pricing?
L’articolo 167 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) recante "Disposizioni in materia di imprese estere controllate" disciplina proprio i rapporti fiscali tra società collegate estere. Eccone alcuni significativi commi:
Comma 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto. Comma 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Comma 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Comma 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. Comma 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Comma 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.

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