Impianti fotovoltaici e catasto


Con la circolare 27/E dell’Agenzia delle Entrate vengono dati chiarimenti sugli atti di aggiornamento catastale per l’installazione di impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici e catasto

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 27/E del 13 giugno 2016 vengono dati alcuni chiarimenti procedurali in merito alla necessità o meno di presentare un atto di aggiornamento catastale per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Nello specifico, l’AdE ha risposto a un quesito che chiedeva se a seguito della procedura Docfa prevista dalla legge di Stabilità 2016 per i cosiddetti "imbullonati", con cui si procede alla deduzione dalla rendita del fabbricato della parte relativa all’impianto fotovoltaico insito sul tetto (non integrato), anche in riferimento a quanto chiarito dalla circolare 2/E del 2016, si deve procedere all’accatastamento individuale autonomo dell’impianto?

In generale, va detto che se le installazioni fotovoltaiche sono presenti su edifici o sulle relative aree di pertinenza, allora non esiste alcun obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni, sono tra gli elementi da escludere dalla stima per la rendita catastale, così come gli imbullonati.

La possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti sussiste sia per gli impianti fotovoltaici autonomamente censiti in catasto nella categoria D/1 - Opifici, sia per gli impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione diversa comunque censite nelle categorie dei Gruppi D e E.

Nella circolare si precisa che, in base alla Legge di Stabilità 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (quando trattasi di impianti a terra), ovvero l’elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie.

Infine, l’Agenzia delle Entrate tiene a chiarire che se le istallazioni sono pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite quindi al catasto nelle categorie D e E, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.

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