Imprese, contratti di solidarietà espansiva
Con la circolare n.31 del 21 ottobre 2016 si forniscono chiarimenti su come trasformare i contratti di solidarietà in solidarietà espansiva

Con la circolare n.31 del 21 ottobre 2016, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito ai contratti di solidarietà espansiva a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016 inserisce nell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il nuovo comma 3-bis, che introduce una "particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, inteso come causale per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva".
In base alla nuova normativa, per poter procedere con la trasformazione del contratto in solidarietà espansiva è necessario che il contratto di solidarietà sia in corso da almeno dodici mesi oppure sia stato stipulato prima del 1° gennaio 2016, indipendentemente dal fatto che sia in corso da dodici mesi.
La trasformazione del contratto da contratto di solidarietà in contratto di solidarietà espansiva avviene nel caso in cui si prevede una riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione del lavoratore e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
I lavoratori a cui si riduce l’orario di lavoro spetta:
- un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto
- l’integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.
Nella circolare si chiarisce inoltre come l’integrazione a carico del datore di lavoro non sia imponibile ai fini previdenziali e che ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa.
Sempre nella stessa circolare, infine, sono trattati i punti che riguardano i contributi e agevolazioni per le imprese, il trattamento di fine rapporto, la contribuzione addizionale, la durata massima del contratto di solidarietà espansiva e i casi di inapplicabilità.
Per conoscere tutti i dettagli e i chiarimenti è opportuno affidarsi a un consulente del lavoro che possa analizzare il caso della vostra azienda e possa consigliarvi l’alternativa migliore al vostro caso. Cercate nel nostro sito il consulente del lavoro più vicino a voi. La prima consulenza in studio è gratuita!
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016 inserisce nell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il nuovo comma 3-bis, che introduce una "particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, inteso come causale per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva".
In base alla nuova normativa, per poter procedere con la trasformazione del contratto in solidarietà espansiva è necessario che il contratto di solidarietà sia in corso da almeno dodici mesi oppure sia stato stipulato prima del 1° gennaio 2016, indipendentemente dal fatto che sia in corso da dodici mesi.
La trasformazione del contratto da contratto di solidarietà in contratto di solidarietà espansiva avviene nel caso in cui si prevede una riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione del lavoratore e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
I lavoratori a cui si riduce l’orario di lavoro spetta:
- un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto
- l’integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.
Nella circolare si chiarisce inoltre come l’integrazione a carico del datore di lavoro non sia imponibile ai fini previdenziali e che ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa.
Sempre nella stessa circolare, infine, sono trattati i punti che riguardano i contributi e agevolazioni per le imprese, il trattamento di fine rapporto, la contribuzione addizionale, la durata massima del contratto di solidarietà espansiva e i casi di inapplicabilità.
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