Imu sui terreni agricoli e montani: facciamo chiarezza!
Le nuove regole dell’Imu sui terreni agricoli e la sentenza del Tar in merito hanno generato confusione, soprattutto per il 2014

Con il Decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e con il Decreto Legge 4/2015 sono state introdotte le nuove regole sull’imposizione dell’Imu sui terreni agricoli e montani. La revisione dei criteri per stabilire quale contribuente dovesse pagare e quali Comuni rientrassero nella classificazione di terreni montani ha generato non pochi dubbi ai contribuenti. Il caos è stato generato soprattutto perché le nuove norme sono retroattive e, quindi, sono state applicate anche per il periodo di imposta 2014.A complicare ulteriormente le cose è stata anche una sentenza del Tar che, a fine 2014, aveva bocciato la sospensione del pagamento dell’Imu, poi ripristinata in extremis da un Consiglio dei Ministri straordinario a fine gennaio.
Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza e capire prima di tutto quali siano le norme per il futuro.Non si deve pagare l’IMU:
- sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati come totalmente montani (T), cioè quelli collocati ad una altitudine pari o superiore a 601 metri sul mare. L’esenzione è valida indipendentemente dal fatto che il proprietario sia o meno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
- sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati come parzialmente montani (P), cioè a una altitudine pari o superiore a 281 metri sul mare. In questo caso, l’esenzione vale solo se i terreni sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
Inizialmente erano stati considerati sempre esenti anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ma poi è stato deciso di renderli esenti o imponibili ad IMU seguendo i presupposti dell’altitudine appena descritti.
Devono pagare l’Imu, invece, tutti coloro che possiedono un terreno agricolo ubicato nei Comuni classificati come non montani (NM), cioè a una altitudine pari o inferiore a 280 metri sul mare e tutti i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti e non imprenditori agricoli che possiedono il terreno ubicato nei Comuni collocati in un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare.
In base alle nuove regole, per sapere come è classificato un terreno è necessario consultare il nuovo elenco unico dei Comuni montani elaborato dall’ISTAT.
Per chi deve pagare l’imposta, va detto che la base imponibile IMU è determinata dalla moltiplicazione del reddito dominicale per un moltiplicatore che può essere pari a 135 o a 75 (in base al caso specifico) e l’aliquota applicata è generalmente del 7,6 per mille, ma ogni Comune può decidere diversamente. Infine, per i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, l’IMU va calcolata sulla quota di base imponibile che eccede i 6 mila euro e subisce delle ulteriori riduzioni in base allo scaglione di appartenenza della stessa base imponibile.
Tutto ciò può essere chiaro per il 2015 e per gli anni futuri. Ma cosa fare per l’anno 2014 in cui sono convissute due normative diverse? Per il 2014 è stato deciso che sarà applicato il criterio più favorevole per il contribuente. Ciò significa che se in base alle vecchie norme non si doveva pagare l’imposta mentre con le nuove si, il contribuente non dovrà comunque pagare l’IMU. Se viceversa, si doveva pagare in base alle vecchie norme mentre con le nuove no, il contribuente non dovrà pagare il saldo IMU 2014. Per chi, infine, ha già pagato il saldo IMU 2014, ma in base alle nuove norme avrebbe potuto non versare nulla, ha diritto al rimborso.
Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza e capire prima di tutto quali siano le norme per il futuro.Non si deve pagare l’IMU:
- sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati come totalmente montani (T), cioè quelli collocati ad una altitudine pari o superiore a 601 metri sul mare. L’esenzione è valida indipendentemente dal fatto che il proprietario sia o meno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
- sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati come parzialmente montani (P), cioè a una altitudine pari o superiore a 281 metri sul mare. In questo caso, l’esenzione vale solo se i terreni sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
Inizialmente erano stati considerati sempre esenti anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ma poi è stato deciso di renderli esenti o imponibili ad IMU seguendo i presupposti dell’altitudine appena descritti.
Devono pagare l’Imu, invece, tutti coloro che possiedono un terreno agricolo ubicato nei Comuni classificati come non montani (NM), cioè a una altitudine pari o inferiore a 280 metri sul mare e tutti i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti e non imprenditori agricoli che possiedono il terreno ubicato nei Comuni collocati in un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare.
In base alle nuove regole, per sapere come è classificato un terreno è necessario consultare il nuovo elenco unico dei Comuni montani elaborato dall’ISTAT.
Per chi deve pagare l’imposta, va detto che la base imponibile IMU è determinata dalla moltiplicazione del reddito dominicale per un moltiplicatore che può essere pari a 135 o a 75 (in base al caso specifico) e l’aliquota applicata è generalmente del 7,6 per mille, ma ogni Comune può decidere diversamente. Infine, per i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, l’IMU va calcolata sulla quota di base imponibile che eccede i 6 mila euro e subisce delle ulteriori riduzioni in base allo scaglione di appartenenza della stessa base imponibile.
Tutto ciò può essere chiaro per il 2015 e per gli anni futuri. Ma cosa fare per l’anno 2014 in cui sono convissute due normative diverse? Per il 2014 è stato deciso che sarà applicato il criterio più favorevole per il contribuente. Ciò significa che se in base alle vecchie norme non si doveva pagare l’imposta mentre con le nuove si, il contribuente non dovrà comunque pagare l’IMU. Se viceversa, si doveva pagare in base alle vecchie norme mentre con le nuove no, il contribuente non dovrà pagare il saldo IMU 2014. Per chi, infine, ha già pagato il saldo IMU 2014, ma in base alle nuove norme avrebbe potuto non versare nulla, ha diritto al rimborso.
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