In arrivo Imu e Tasi 2015


Entro il 16 giugno si dovrà effettuare il pagamento degli acconti dell’imposta municipale e della tassa sui servizi indivisibili
In arrivo Imu e Tasi 2015

Si avvicina giugno, il mese che oltre a rappresentare il periodo in cui finisce la scuola è ormai accomunato al pagamento di IMU e Tasi, (l’Imposta municipale unica e la tassa sui servizi indivisibili) le due componenti che, assieme alla Tari (tassa sui rifiuto che ha sostituito la Tares), costituiscono la IUC, l’Imposta Unica Comunale sugli immobili.

Entrata a pieno regime anche la Tasi, che è stata introdotta l’anno scorso, le scadenze di IMU e Tasi sono state unificate. Per entrambe, dunque, ecco le scadenze:
- entro il 16 giugno si deve pagare l’acconto
- entro il 16 dicembre di deve pagare il saldo

Ci sono anche dei Comuni che però, per quanto riguarda la Tasi, hanno deliberato scadenze differenti. Quindi, è opportuno ricorrere a un professionista in materia per evitare di commettere errori nel pagamento del tributo.

Inoltre, al momento le aliquote vigenti sono quelle che sono state applicate per il 2014, ma è possibile che il Comune possa emettere una nuova delibera con aliquote e detrazioni differenti rispetto all’anno scorso. Ad ogni modo, l’acconto sarà calcolato con le vecchie aliquote, mentre in caso di variazioni, il saldo sarà comprenderà anche gli eventuali conguagli.Va ricordato, però, che la somma delle aliquote applicate per l’IMU e per la Tasi non deve superare la soglia massima prevista per la sola IMU che è pari al 10,6 per mille della base imponibile.

Volendo riassumere chi dovrà pagare le imposte, va sottolineato che l’IMU è una imposta di natura "patrimoniale", quindi è fondata sul presupposto della proprietà di un bene immobile, mentre la Tasi è una tassa che si basa anche sul possesso dell’immobile quindi va pagata in parte anche dagli inquilini (in base a una percentuale decisa dal singolo Comune e compresa tra il 10% e il 30%).

Nello specifico:
- l’IMU è dovuta dai proprietari di un’abitazione principale solo se considerata di lusso, di aree fabbricabili o altri fabbricati, di fabbricati rurali, di terreni agricoli (l’imposta è applicata solo in alcuni casi a seconda dell’altitudine del terreno e del suo utilizzo) o per immobili a uso produttivo (cat. D)
- la Tasi è dovuta dai proprietari di abitazioni principali (sia di lusso che non di lusso), di aree fabbricabili o altri fabbricati, di fabbricati rurali anche ad uso strumentale o per immobili a uso produttivo (cat. D).

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