In arrivo le nuove misure sulla sicurezza antincendio degli edifici

I due recenti casi di cronaca degli incendi scoppiati a Parigi e a Londra, a causa dei quali purtroppo ci sono state vittime, fanno intuire come la sicurezza antincendio nelle abitazioni civili debba essere una priorità per il legislatore.
E proprio in merito a tale tema, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno rubricato come “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Infatti, il nuovo testo apporta delle modifiche al precedente decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 ed entrerà in vigore il prossimo 6 maggio.
Composizione del nuovo decreto sulla sicurezza anticendio
Il testo è composto da soli tre articoli e un allegato.
Al comma 2 del secondo articolo si afferma che le disposizioni contenute nell'allegato del decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione così come a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del testo.
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
L’articolo 2 del Decreto 25 gennaio 2019 elenca, invece, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate che devono essere rispettati negli edifici di civile abitazione. I sistemi di sicurezza antincendio relativi alle facciate dovranno:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.
Come accennato nel secondo comma dell’art. 1 e come meglio specificato nel terzo comma dell’articolo 2, le nuove disposizioni “si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto - (ricordiamo, il 6 maggio 2019) - comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate".
Come da comma 4, invece, le disposizioni "non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco (…), ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità".
Tempi di adeguamento
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguato alle nuove disposizioni entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per quanto riguarda le disposizioni sull'installazione, dove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Per quanto riguarda, invece, gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
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