In arrivo le nuove misure sulla sicurezza antincendio degli edifici


Ecco come dovranno adeguarsi le facciate gli edifici ed entro quale termine
In arrivo le nuove misure sulla sicurezza antincendio degli edifici

I due recenti casi di cronaca degli incendi scoppiati a Parigi e a Londra, a causa dei quali purtroppo ci sono state vittime, fanno intuire come la sicurezza antincendio nelle abitazioni civili debba essere una priorità per il legislatore.
E proprio in merito a tale tema, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno rubricato come “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Infatti, il nuovo testo apporta delle modifiche al precedente decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 ed entrerà in vigore il prossimo 6 maggio.

 

Composizione del nuovo decreto sulla sicurezza anticendio

Il testo è composto da soli tre articoli e un allegato.
Al comma 2 del secondo articolo si afferma che le disposizioni contenute nell'allegato del decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione così come a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del testo.

 

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

L’articolo 2 del Decreto 25 gennaio 2019 elenca, invece, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate che devono essere rispettati negli edifici di civile abitazione. I sistemi di sicurezza antincendio relativi alle facciate dovranno:
a) limitare la  probabilità  di  propagazione  di  un  incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o  fumi  caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della  facciata, interstizi eventualmente presenti  tra  la  testa  del  solaio  e  la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri  compartimenti  sia che  essi  si  sviluppino  in  senso   orizzontale   che   verticale, all'interno  della  costruzione  e   inizialmente   non   interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Come accennato nel secondo comma dell’art. 1 e come meglio specificato nel terzo comma dell’articolo 2, le nuove disposizioni “si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto - (ricordiamo, il 6 maggio 2019) - comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate".
Come da comma 4, invece, le disposizioni "non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto  siano  stati  pianificati,  o  siano  in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate  sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei  vigili  del fuoco  (…), ovvero che, alla data  di  entrata in vigore del presente decreto, siano già  in  possesso  degli  atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità".

 

Tempi di adeguamento

Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguato alle nuove disposizioni entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per quanto riguarda le disposizioni sull'installazione, dove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici di civile abitazione esistenti alla data  di entrata in vigore del decreto e soggetti agli  adempimenti  di prevenzione incendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando  dei  vigili  del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico di conformità  antincendio, come prescritto dal  decreto  del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

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