Indennità di accompagnamento: domanda valida anche se con errori formali
La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sulla validità della domanda di accompagnamento in cui vi sia un errore formale e ha ribadito che l'Inps non può rigettare una domanda di indennità di accompagnamento a causa di un solo errore di forma.
La decisione degli ermellini è contenuta nella recente ordinanza n. 74/2020 in base alla quale le sole formalità da rispettare nell’istanza per ottenere una misura assistenziale “non sono elemento imprescindibile” ai fini del buon esito della richiesta.
Il caso che la Suprema Corte si è trovata a dirimere è quello di un assistito che aveva presentato all’Inps una domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento corredata da certificazione medica.
Nell’istanza, però, l’uomo non ha barrato la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto alla misura assistenziale.
Dopo le sentenze di merito, l’Inps ha fatto ricorso in Cassazione lamentando l’errore formale dell’istanza.
Ma i giudici della Suprema Corte hanno ribadito ancora una volta che “non esistono formule sacramentali per chiedere l'indennità di accompagnamento”.
Tanto più che l’istituto di previdenza avrebbe potuto reperire le informazioni necessarie sulle condizioni sanitarie del richiedente dal certificato medico allegato alla domanda.
Dunque, un errore formale, come una mancata casella barrata, non può diventare una causa di improponibilità della richiesta. A maggior ragione, inoltre, se con la documentazione fornita, è possibile ottenere le informazioni necessarie per l’accettazione della domanda amministrativa.
Nella sentenza, infatti, si legge: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost".
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