Indennizzo chiusura attività commerciale: ora è definitivo
Con la Legge di Bilancio 2019 è stata resa definitiva la misura che prevede un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cd. bonus rottamazione negozi.
Il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 aveva introdotto per primo la disciplina, ma solo in via temporanea. Adesso, invece, è una misura diventata strutturale.
La misura è sostenuta grazie al Fondo istituito nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ed è finanziato dal contributo aggiuntivo dello 0,09%.
Ma vediamo in dettaglio la disciplina che è stata illustrata operativamente dalla circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019.
Cos’è l’indennizzo chiusura attività
L’indennizzo chiusura attività è una prestazione economica di sostegno concessa ai commercianti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano l’attività in maniera anticipata a causa della crisi e senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La misura, cosiddetta anche “bonus rottamazione negozi” è mirata a dare un sostegno a coloro i quali si trovano in difficoltà economiche per aver dovuto chiudere la propria attività commerciale e hanno un’età prossima a quella pensionabile, ma ancora non raggiunta.
I soggetti beneficiari del bonus rottamazione negozi
Come indicato nella citata circolare Inps, possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo apposito, esclusivamente i commercianti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Inps e che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
• attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.
Possono beneficiare del sostegno economico anche:
• i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori.
Sono, viceversa, esclusi dal sostegno:
• gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
• gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio”, ovvero gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
• gli esercenti attività di intermediazione come quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Requisiti per usufruire dell’indennizzo chiusura attività
Per poter usufruire dell’indennizzo chiusura dell’attività commerciale è necessario possedere alcuni specifici requisiti:
• occorre aver compiuto almeno 62 anni per gli uomini e almeno 57 anni per le donne;
• nel momento in cui si chiude l’attività, occorre essere iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali da almeno 5 anni; i cinque anni possono anche non essere continuativi, ma devono essere riferiti alla stessa tipologia di attività per la quale si richiede l’indennizzo;
• occorre aver chiuso definitivamente l’attività commerciale; ciò significa che non si deve trasferire a terzi (a qualsiasi titolo) l’attività commerciale o parte di essa
• è necessario riconsegnare al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale;
• occorre aver cancellato la propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA.
Quanto spetta e qual è la durata dell’indennizzo
L’ammontare dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti e per il 2019 tale valore è di 513,01 euro.
L’erogazione dell'indennizzo avviene con le stesse modalità e frequenza previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
Il bonus rottamazione negozi comincia ed essere versato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che siano rispettati tutti i requisiti sopra elencati e termina fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia utile per la percezione della pensione.
Come presentare la domanda
La domanda per ottenere l’indennizzo deve essere presentata:
- telematicamente sul sito dell’INPS attraverso il servizio apposito denominato “Domanda di indennità commercianti”
- attraverso il contact center dell’Inps
- attraverso enti di patronato e intermediari autorizzati
Per avere ulteriori informazioni in merito è consigliabile consultare un consulente del lavoro. Cercate il professionista nella vostra zona sul nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
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