Industria 4.0: previsto un nuovo bonus green
Nel DDL di Bilancio 2020 è stato previsto un nuovo credito di imposta, nell’ambito di Industria 4.0, legato agli investimenti in beni strumentali nuovi sostenuti seguendo il principio dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea.
Il nuovo “bonus green” Industria 4.0 è inserito nell’art. 22 del DDL di Bilancio 2020 dal comma 8 al comma 17.
Cosa prevede il nuovo bonus green
Le imprese che investono nell’acquisto di nuovi macchinari e beni strumentali capaci di ridurre l’inquinamento prodotto dai processi produttivi aziendali hanno diritto a un credito di imposta del 10% sulle spese sostenute a tale scopo.
Il tetto massimo delle spese ammissibili è pari a 60 mila euro per ciascuna impresa.
Il bonus è stato previsto per il triennio 2020, 2021 e 2022, ma è importante sottolineare che l’agevolazione vale anche per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (dunque, è una misura retroattiva).
Il credito di imposta è usufruibile per i tre anni successivi al sostenimento delle spese e deve essere ripartito in tre quote annuali e costanti.
Inoltre, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.
Lo scopo del legislatore è quello di favorire la trasformazione tecnologica degli impianti utilizzati dalle imprese che consenta la decarbonizzazione dell'economia in nome della sostenibilità ambientale.
I beni acquistabili (o già acquistati dopo il 1° gennaio 2017) usufruendo del bonus sono quelli elencati negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il bonus è finanziato con 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il2022 e 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025 (gli stanziamenti per gli anni 2023, 2024 e 2025 servono per sostenere il credito di imposta delle aziende che acquistano i nuovi beni strumentali nel 2022 e hanno diritto al credito negli anni successivi).
Gli obiettivi industriali del bonus green
Il comma 9 dell’art. 22 del DDL di Bilancio 2020 elenca gli obiettivi che dovranno essere raggiunti con l’acquisto dei nuovi beni strumentali per poter usufruire del credito d'imposta del 10%. Nello specifico, la norma prevede che debba essere raggiunto almeno uno tra le seguenti finalità ambientali:
a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
Il raggiungimento di almeno uno dei suddetti obiettivi e l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili devono essere accertate e certificate dal un revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.
Ulteriori spese ammesse al bonus
Oltre all’acquisto di nuovi beni strumentali capaci di migliorare la sostenibilità ambientale del nostro pianeta, sono ammissibili al credito d'imposta anche i costi di periodo funzionali al progetto ambientale e relativi a:
a) competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;
b) consulenze specialistiche;
c) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.
Se il nuovo bonus green dovesse essere confermato nella versione approvata della Legge di Bilancio 2020, le modalità attuative della misura dovranno essere definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.
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