Infortunio sul lavoro e danno differenziale


Quando è possibile richiedere un indennizzo?
Infortunio sul lavoro e danno differenziale

L’infortunio sul lavoro è un incidente che si verifica in occasione dell’attività lavorativa. Con il termine "occasione" l’attuale normativa prevede tutte le situazioni che possono essere connesse con l’attività lavorativa. Ne consegue che un incidente sul lavoro non deve necessariamente aver luogo sul posto di lavoro o durante l’orario di lavoro, ma anche, ad esempio, durante il tragitto da casa a lavoro (o viceversa) o in qualsiasi altra occasione ricollegabile all’attività lavorativa.

L’infortunio sul lavoro è un sinistro coperto da una polizza assicurativa obbligatoria INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro). Per averne diritto il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’evento. Quest’ultimo deve inviare il lavoratore al Pronto Soccorso. Il verbale del Pronto Soccorso deve essere trasmesso al datore di lavoratore, che deve obbligatoriamente (pena sanzione monetaria) inoltrare all’INAIL il relativo modello di denuncia per aprire il sinistro. Il lavoratore prima della scadenza della prognosi indicata nel verbale del Pronto Soccorso si deve recare a visita presso gli ambulatori INAIL dove, in base alle condizioni cliniche, l’infortunio potrà essere considerato chiuso oppure verrà rilasciato un nuovo certificato da consegnare al datore di lavoro che prolunga l’assenza dal lavoro per infortunio.

Le giornate lavorative di assenza per infortunio dal posto di lavoro sono pagate dal datore di lavoro fino al quarto giorno, di cui il primo (data dell’incidente) al 100% e gli altri al 60%. A partire dal quinto giorno vengono pagati dall’INAIL: al 60% fino a 90 giorni, poi al 75% fino a risoluzione dell’infortunio. Il pagamento avviene direttamente in busta paga. Il lavoratore ha diritto, inoltre, all’esenzione completa del ticket sanitario per i farmaci e gli esami prescritti dall’INAIL o dal Medico curante, oltre che al rimborso completo per eventuali altre spese mediche, a patto sempre che esse abbiano un legame dimostrabile con l’infortunio in essere.

Se l’infortunio ha causato dei danni permanenti si configura il danno biologico (Dlgs. 38/2000), che prevede l’erogazione di una somma in denaro o di una rendita proporzionali al danno. Quest’ultimo è definito in termini percentuali da specifiche tabelle INAIL e nello specifico l’indennizzo è previsto a partire da un danno biologico che causi un’invalidità pari o superiore al 6%.

Se l’infortunio è stato causato da un’evidente e dimostrata mancanza di rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro, il lavoratore può richiedere l’indennizzo del danno differenziale. Vale a dire, il datore di lavoro è tenuto a pagare in denaro l’eventuale differenza tra il danno risarcito dall’INAIL e l’ulteriore danno biologico non coperto. Quindi per ottenere il danno differenziale occorre dimostrare oltre la colpa del datore di lavoro, anche che il danno subito sia effettivamente superiore a quello già riconosciuto dall’INAIL.

Il datore di lavoro può impugnare la richiesta di risarcimento del danno differenziale se dimostra che l’infortunio sia stato causato da un comportamento irresponsabile del lavoratore. Se però coesistono sia la condotta irresponsabile, che l’inosservanza delle norme di sicurezza si realizza il concorso di colpa, che non sottrae completamente il datore di lavoro all’onere dell’indennizzo.

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