Invio mensile dati 2021 al Sistema TS slitta di un anno
Con un Decreto del 29 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. il 06.02.2021 n. 31), il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha apportato alcune modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 (pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270) relativamente all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria.
La modifica più rilevante è lo slittamento al 2022 dell’obbligo di invio dei dati al Sistema TS con cadenza mensile. Quindi, ancora per il 2021, la trasmissione dovrà avvenire semestralmente.
Per quanto riguarda i dati raccolti nel 2020, resta inalterata la proroga all’8 febbraio 2021 decisa con il Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765 (in origine la scadenza era il 31 gennaio 2021).
Prima di entrare nel dettaglio delle nuove scadenze e dei termini massimi di invio vediamo quali sono i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati.
Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria
In base all’art. 3, comma 3, del D.lgs. 175/2014 sono obbligati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche:
• Le aziende sanitarie locali;
• le aziende ospedaliere;
• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
• i policlinici universitari;
• le farmacie pubbliche e private;
• i presidi di specialistica ambulatoriale;
• le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
• gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
• gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
A partire dal 1° gennaio 2016, come da Decreto del MEF del 01/09/2016, sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS anche:
• gli esercizi commerciali;
• gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
• gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
• gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
• gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
• gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Successivamente, con il Dm 22 marzo 2019, l’obbligo è stato esteso anche alle strutture sanitarie militari, mentre con il Decreto del 22 novembre 2019 sono stati ricompresi:
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
• gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
• gli iscritti all'albo dei biologi.
Le scadenze dell’invio dei dati al sistema TS
I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti elencati nel paragrafo precedente.
Come detto, per l’anno 2021 tale invio deve avvenire con cadenza semestrale. Poi, a partire dal 2022 con cadenza mensile.
Sempre il Decreto del 29 gennaio 2021 ha specificato che l’invio deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun semestre. Inoltre, con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, viene stabilito che, ai fini della individuazione del periodo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, vale il principio di cassa.
Ciò significa che è da tenere in considerazione la data di incasso della fattura e non quella della sua emissione.
Ricapitolando le diverse scadenze:
• entro l’8 febbraio 2021: vanno inviati i dati relativi alle spese sostenute nel 2020;
• entro il 31 luglio 2021: vanno inviati i dati relativi alle fatture e ricevute incassate nel primo semestre 2021;
• entro il 31 gennaio 2021: vanno inviati i dati relativi alle fatture e ricevute incassate nel secondo semestre 2021;
• entro la fine del mese successivo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020.
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