Invio trimestrale delle liquidazioni IVA
Il Decreto legge collegato alla Legge di Bilancio 2017 prevede l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA

Con l’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2017 è stato introdotto, nel DL n. 78/2010 il nuovo art. 21-bis. Con tale inserimento normativo è stato previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
L’invio, che deve avvenire per via telematica, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Sono, invece, esonerati da tale obbligo:
- gli imprenditori o liberi professionisti che non devono presentare la dichiarazione IVA annuale (come, ad esempio, chi compie operazioni esenti)
- coloro che non devono presentare le liquidazioni periodiche (come, ad esempio, chi è soggetto al regime dei minimi o del regime forfetario.
Per chi è obbligato all’invio trimestrale delle liquidazioni IVA, tale comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Con l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA sono stati soppressi, a partire dal 2017:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio
- i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute
- la comunicazione dei Paesi "black list".
Per quanto riguarda le violazioni, in caso di omessa o errata comunicazione si rischia una sanzione da 5 mila euro 50 mila euro.
Il nuovo art. 21-ter, sempre del DL n. 78/2010, inserisce inoltre il beneficio di un credito d’imposta una tantum di 100 euro mirato alla parziale copertura dei costi tecnologici sostenuti dall’imprenditore o dal libero professionista per adeguarsi alle novità contabili (compreso l’invio dello spesometro trimestrale). Tale credito d’imposta di 100 euro è destinato a coloro che, nell’anno precedente a quello di sostenimento dei costi per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 50 mila euro.
Per conoscere a fondo le novità introdotte dal Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2017 è consigliabile affidarsi a un commercialista che possa affiancare il vostro lavoro di imprenditore o di professionista. Cercalo nel nostro sito. La prima consulenza in studio è gratuita!
L’invio, che deve avvenire per via telematica, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Sono, invece, esonerati da tale obbligo:
- gli imprenditori o liberi professionisti che non devono presentare la dichiarazione IVA annuale (come, ad esempio, chi compie operazioni esenti)
- coloro che non devono presentare le liquidazioni periodiche (come, ad esempio, chi è soggetto al regime dei minimi o del regime forfetario.
Per chi è obbligato all’invio trimestrale delle liquidazioni IVA, tale comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Con l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA sono stati soppressi, a partire dal 2017:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio
- i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute
- la comunicazione dei Paesi "black list".
Per quanto riguarda le violazioni, in caso di omessa o errata comunicazione si rischia una sanzione da 5 mila euro 50 mila euro.
Il nuovo art. 21-ter, sempre del DL n. 78/2010, inserisce inoltre il beneficio di un credito d’imposta una tantum di 100 euro mirato alla parziale copertura dei costi tecnologici sostenuti dall’imprenditore o dal libero professionista per adeguarsi alle novità contabili (compreso l’invio dello spesometro trimestrale). Tale credito d’imposta di 100 euro è destinato a coloro che, nell’anno precedente a quello di sostenimento dei costi per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 50 mila euro.
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