Iva per Cassa: le nuove regole


Il Decreto Sviluppo del 2012 ha introdotto nuove regole in merito ai limiti di fatturato, esigibilità e detraibilità dell’imposta e adempimenti
Iva per Cassa: le nuove regole

Il meccanismo dell’Iva per cassa (cash accounting) resta lo stesso: l’Iva diventa esigibile o si detrae nel momento in cui si incassa una fattura o si paga quanto dovuto al fornitore e non al momento in cui un’operazione viene effettuata. Alcune condizioni, però, sono state cambiate. Il Decreto sviluppo del 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n° 83, convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012, n° 134) ha introdotto nuove norme, abrogandone alcune indicate all’interno del Decreto Legge del 2008 n° 185.
Innanzitutto va detto che il nuovo regime Iva per cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, resta facoltativo e si applica soltanto sulle operazioni Business To Business, cioè tra soggetti passivi Iva (cioè tra imprese e professionisti e non sulle vendite o prestazioni ai privati). I principali cambiamenti riguardano il fatturato e l’applicabilità. Per quanto riguarda il primo punto, il nuovo regime Iva per cassa si può adottare se il fatturato non supera i 2 milioni di euro annui, superando di molto la soglia dei 200 mila euro prevista dalla normativa precedente. Su questo punto, va sottolineato che per calcolare l’esatto volume d’affari bisogna prendere in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento (anche quelle che, per esempio, riguardano vendite o prestazioni ai privati sulle quali non si può applicare il cash accounting ma che vanno a incrementare comunque i ricavi aziendali). Per quanto riguarda l’applicabilità, una volta esercitata l’opzione dell’Iva per cassa, il regime diventa obbligatorio per tutte le operazioni attive e passive, a differenza di quanto previsto prima, in cui si poteva optare di applicare o meno l’opzione in base alla convenienza della singola operazione attiva.
Ma in pratica, come funziona l’Iva per cassa?
Il momento discriminante in cui sorge l’obbligo di versare o di detrarre l’Iva non è quello in cui si compie una vendita o una prestazione, ma è quello in cui si incassa il corrispettivo dal cliente o si paga il fornitore. E’ intuitivo che se si incassa (o si paga) solo parzialmente quanto dovuto, l’iva da pagare (o da detrarre) sarà proporzionale a quanto incassato (o pagato). L’Iva a debito e a credito diventano comunque esigibili o detraibili dopo un anno in cui si è svolta l’operazione (tale limite non vale se il cliente, nel frattempo, è sottoposto a una procedura concorsuale come, ad esempio, il fallimento). Un’ulteriore modifica al meccanismo dell’Iva per cassa riguarda gli effetti destinati alla controparte: prima del nuovo regime, se un’impresa o un professionista emetteva fattura avvalendosi del cash accounting, anche chi riceveva la fattura doveva attenersi agli adempimenti per cassa. Con le nuove regole, questo non vale più: chi riceve una fattura con l’indicazione dell’Iva per cassa, può detrarre immediatamente l’imposta, a meno che non aderisca, a sua volta, al regime per cassa.
Come si fa a scegliere di aderire al cash accounting?
La scelta si deduce dal comportamento che si adotta in sede di liquidazione periodica dell’Iva (comportamento concludente): non è necessaria, cioè, nessuna comunicazione preventiva. Sarà, invece, comunicata dal proprio commercialista nel momento in cui compilerà la dichiarazione annuale Iva. Attenzione, però, perché una volta che si è aderito al cash accounting, si è vincolati a rispettare il nuovo regime per almeno tre anni. In seguito, la scelta può essere rinnovata o revocata di anno in anno. Se però, si supera il limite dei 2 milioni di euro di fatturato, si esce dal regime già dal mese successivo a quello in cui si è superata la soglia. E’ importante, quindi, farsi consigliare dal proprio commercialista, che, dati alla mano, saprà valutare la convenienza di aderire o meno all’opzione in base ai numeri del momento e al trend di crescita futura. Non solo. Sarà in grado di dirvi quali sono le diverse operazioni attive e passive che non rientrano nel regime Iva per cassa e che vanno, quindi, escluse: quelle che, come abbiamo detto, riguardano i privati, quelle sottoposte ad altri regimi speciali (in ambito agricolo o turistico...), le importazioni di beni o acquisti intracomunitari o quelle in cui si applica il reverse charge, per elencarne solo qualcuna. E soprattutto, un buon commercialista, sarà in grado di fornire una valutazione calzante ai vostri interessi e consigliarvi sulla convenienza di aderire al regime per cassa: in generale conviene soprattutto ai professionisti che offrono prestazioni ad alto valore aggiunto, ma che, in proporzione, acquistano poco da terzi. E’ evidente, però, la necessità di una consulenza sul singolo caso per una valutazione più puntuale.

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