L’esame autoptico: qual è il ruolo del perito di parte

L’esame autoptico, o più semplicemente l’autopsia, è un accurato esame medico eseguito su cadavere (visita medica post mortem).
L’obiettivo principale dell’autopsia è quello di determinare la causa e le dinamiche del decesso, ma non solo. Di fatti l’autopsia può essere ovviamente predisposta da un magistrato qualora si possa configurare l’ipotesi di un reato penale, ma anche dal Direttore di una struttura sanitaria (il primario) per conferma del quesito diagnostico o per rispondere a dei quesiti clinici, oppure ancora dall’ASL qualora si possa configurare un rischio sanitario per la collettività (ad esempio per rilevare la presenza di potenziali patologie infettive).
L’autopsia non può essere eseguita prima di 24h dal decesso, a meno che non si siano verificati degli eventi totalmente incompatibili con la vita (decapitazione e maciullamento), ciò per evitare di eseguire l’esame su un paziente in "morte apparente". Nei casi eccezionali in cui sia necessario appurare immediatamente la causa, si po' procedere anche prima delle 24 h, ma mai prima di aver eseguito un accertamento elettrocardiografico prolungato.
Chi esegue l'autopsia?
L’autopsia deve essere eseguita da un medico specialista in anatomia patologica (anatomopatologo) o in medicina legale, coadiuvato da un tecnico forense. Inizia con l’ispezione della salma, per arrivare all’esame dei tessuti dei differenti distretti corporei, delle cavità interne (cranio, torace e addome), degli organi interni e dello speco vertebrale. Si avvale contestualmente di esami radiologici e di altri test di laboratorio (ad esempio test citologici, genetici, tossicologici e infettivologici) ritenuti necessari da un punto di vista sia medico che giudiziale.
In quest’ultimo caso (giudiziale) è richiesta l’individuazione della data/ora del decesso (che avviene tramite il rilievo dei fenomeni cadaverici), così come il rilievo delle impronte digitali, delle tracce biologiche oppure ancora l’esame degli indumenti.
Oltre all’esame autoptico descritto, esistono anche esami più limitati in cui ad esempio viene esclusa la testa, oppure vengono analizzati solo alcuni organi/tessuti (esame autoptico selettivo).
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio relativamente alle modalità con cui l’autopsia debba essere eseguita, ciò che è rilevante è che l’autopsia può fornire una quantità enorme di notizie, relative alla causa e alle concause della morte, nonché la modalità, l’ora e la presenza di altre patologie concomitanti.
L'autopsia in ambito penale: nomina del perito di parte
L’autopsia è un atto unico e irrepetibile. Questo per l’inevitabile deterioramento dei tessuti e non solo. Difatti una volta eseguita l’autopsia eventuali tracce non rilevate vengono perse. Per questo in ambito penale, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., prima di eseguire l’esame dovranno essere informate tutte le parti in causa (indagato, parte offesa e i rispettivi avvocati), per poter permettere loro di nominare un perito di parte (medico legale o anatomopatologo).
Quest’ultimo ha il diritto di assistere all’esame autoptico. La presenza del perito di parte è fondamentale in quanto permette alle parti in causa di essere informate tempestivamente relativamente ai dati emersi dall’esame ed eventualmente avanzare le loro osservazioni.
Sempre in ambito penale, l’indagato ha diritto di richiedere l’incidente probatorio.
Il giudice in questo caso è costretto a rinviare gli accertamenti a meno che il rinvio non renda successivamente ineseguibili gli stessi accertamenti. Se il giudice decide ugualmente di procedere in assenza di una condizione d’urgenza, i dati emersi dall’esame non sono utilizzabili nel dibattimento.
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