L’inefficacia della clausola vessatoria


La Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole vessatorie nei contratti prestampati sono inefficaci se danneggiano il consumatore
L’inefficacia della clausola vessatoria

La clausola vessatoria è una condizione aggiuntiva che può essere posta nei contratti e che genera uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore. Sono esempi di clausole vessatorie quelle elencate nell’articolo 1341 del codice civile, ovvero quelle che riguardano "limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 marzo 2014, n.6784, ha stabilito che tali clausole sono inefficaci se presenti nei contratti che non hanno avuto origine da una contrattazione tra le parti (quindi soprattutto nei contratti prestampati) e se danneggiano il consumatore. Restano valide, invece, tutte le altre clausole del contratto. Tale inefficacia può essere rilevata d’ufficio dal giudice competente e può essere contestata dal professionista o società che redige il contratto esclusivamente se si prova che il consumatore, al momento della stipula, conoscesse appieno il significato della clausola e le sue conseguenze effettive. Ciò, anche se la clausola vessatoria è stata firmata e approvata per iscritto dal consumatore, così come prevedono gli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs n. 206 del 2005).

La recente sentenza della Corte di Cassazione è solo l’ultima di tutta una serie di giudizi e leggi in materia: i giudici di Piazza Cavour si sono trovati a dirimere un contenzioso tra una società e un privato, il quale aveva firmato un contratto preliminare per l’acquisto di una casa. Nel contratto in questione era inserita una clausola vessatoria con la quale la società venditrice escludeva la garanzia per eventuali vizi occulti. Una volta firmato il contratto e dopo aver versato la caparra, però, l’acquirente aveva rilevato evidenti vizi che rendevano l’immobile acquistato inabitabile. Ricorso in Tribunale, prima, e in Appello, dopo, aveva perso entrambe le cause. Fino al ricorso in Cassazione, dove, invece, ha avuto la meglio.

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Diritto dei consumatori