La mediazione preventiva obbligatoria


L’obbligatorietà della mediazione preventiva è prevista per alcune materie espressamente indicate dalla legge
La mediazione preventiva obbligatoria

Inizialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, l’obbligatorietà della mediazione preventiva è stata reintrodotta dal D.L. del 21 giugno 2013 n. 69 per alcune materie espressamente elencate nell’art. 5 del del d.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e che sono:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La mediazione ha inizio con un’apposita domanda presentata a un organismo di conciliazione competente per territorio. Nel caso venissero presentate più domande a organismi differenti, sarà presa in considerazione la domanda presentata per prima.La mediazione obbligatoria è preventiva nel senso che non è possibile avviare il processo se non si è prima tentato di dirimere la lite e di trovare, quindi, una conciliazione stragiudiziale.

Una volta presentata la domanda di mediazione, l’organismo di conciliazione designa il mediatore che, però, può anche essere scelto anche dalle stesse parti se vi è il comune accordo in modo da garantire l’imparzialità del mediatore.
La mediazione non può avere una durata superiore ai tre mesi, periodo all’interno del quale le parti si incontrano alla presenza del mediatore e assistiti dai rispettivi legali. Sul punto, va precisato che l’assistenza degli avvocati è obbligatoria per tutta la durata della mediazione, così come prescritto dal D.L. n. 69/2013.

Se attraverso la mediazione, le parti raggiungono una conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale deve essere allegato il testo dell'accordo raggiunti, redatto e sottoscritto anche dagli avvocati delle parti.
Se, viceversa, le parti non raggiungono una conciliazione, il mediatore può decidere autonomamente e in maniera discrezionale se avanzare alle parti una sua proposta di mediazione.
Se, invece, sono le parti a chiedere al mediatore di formulare una proposta di mediazione, il mediatore è obbligato a redigerla.
Nel caso anche tali alternative non andassero a buon fine, il mediatore redige un verbale in cui si attesta la fallita conciliazione e si può passare al successivo passo del processo.

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