La responsabilità medica


Cosa si intende per responsabilità medica e cosa stabilisce in merito la Legge Gelli-Bianco
La responsabilità medica

Definizione di responsabilità medica

Con la terminologia "responsabilità medica" ci si riferisce alla responsabilità professionale di chi esercita un'attività medico-sanitaria per i danni subiti dal paziente. Si parla, quindi, di responsabilità medica quando esiste un nesso di causalità tra il danno alla salute del paziente e la condotta dell'operatore sanitario unitamente a eventuali carenze o inefficienze della struttura sanitaria stessa.

In questo ambito è molto importante il concetto di nesso di causalità. Con esso si intende il nesso tra l'errore potenzialmente commesso dal medico e il danno subito dal paziente. Solo mediante la ricerca del nesso di causalità sarà possibile qualificare il danno come diretta conseguenza della condotta medica.

La responsabilità del medico in ambito civile: contrattuale o extracontrattuale?

In ambito civile è bene individuare la natura giuridica della responsabilità stessa. Questa si distingue in contrattuale ed extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale trova fonte giuridica nel contratto e si colloca all'art. 1218 c.c. che afferma quanto segue “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile”. In questo caso sussiste la preesistenza di un rapporto obbligatorio, ad esempio per il medico costituito da un contratto di lavoro subordinato o da un contratto d'opera intellettuale.

La responsabilità extracontrattuale, invece, si colloca nell'art. 2043 c.c. che afferma “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In questo caso, a differenza della responsabilità contrattuale, viene escluso il presupposto della contrattualità col il paziente assistito. Questo può accadere quando, per esempio, il medico interviene su un soggetto in stato di incoscienza, con cui quindi non ha potuto stipulare alcun tipo di contratto.

La Legge Gelli-Bianco

In seguito al Decreto Legge n. 158 del 2012, poi convertito nella legge n. 189/2012 (legge Balduzzi) arriviamo oggi alla recente riforma Gelli-Bianco entrata in vigore in data 1 aprile 2017.

Si tratta di “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Questa legge disciplina il ruolo e le funzioni del medico allo scopo di prevenire il rischio clinico, ridurre il contenzioso sulla responsabilità medica, arginare la fuga delle assicurazioni del settore sanitario e contenere i costi di quella che viene definita come medicina difensiva.

La riforma Gelli-Bianco ha escluso la responsabilità penale dei medici quando questi sono in grado di dimostrare la diligente esecuzione delle linee guida stabilite e validate dall'Istituto Superiore di Sanità. In sede civile i medici, che svolgono la propria attività presso una struttura sanitaria, risponderanno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale), mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale. Perciò tale legge contiene norme che attingono tanto alla responsabilità penale tanto alla responsabilità civile.

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