La seconda “prima casa” ora è possibile
E’ possibile comprare un’altra “prima casa” a patto di vendere la “vecchia prima casa” entro un anno

Nella Legge di Stabilità 2016, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015 n. 302, è stata inserita la possibilità di acquistare una seconda "prima casa" usufruendo dell’aliquota agevolata del 2%.Tale novità è inserita nel comma 55 dei 999 commi totali di cui si compone l’unico articolo della Finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208), in vigore dall’1 gennaio 2016.
Ma cosa è cambiato?
Fino a quest’anno, l’aliquota agevolata del 2% era applicabile esclusivamente se venivano rispettate le seguenti condizioni espresse nella nota II-bis) dell’articolo 1, Tariffa 1 del DPR n. 131/86:"
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (...)".
Con il nuovo comma 55 della Legge di Stabilità 2016, è stato inserito il comma 4-bis alla citata nota II-bis) dell’Articolo 1, Tariffa Parte 1 ("Atti soggetti a registrazione in termine fisso". Il neo comma 4-bis recita "L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".
In sostanza, che significa? Significa che un soggetto che possiede già una "prima casa" può acquistarne un’altra e usufruire della stessa agevolazione goduta in precedenza, cioè dell’aliquota del 2%, diventando proprietario di una seconda "prima casa". Unica condizione: entro un anno dall’acquisto della seconda prima casa è necessario vendere la vecchia prima casa. Se ciò non avviene, non si ha più diritto a beneficiare dell’agevolazione dell’aliquota del 2%, m anzi saranno "dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte", così’ come previsto dal comma 4 della nota II-bis) dell’Articolo 1, Tariffa Parte 1 del DPR n. 131/86.
E' di certo una novità che può agevolare tutti coloro che hanno intenzione di cambiare casa ma che, finora, erano legati alla vendita della prima casa prima di procedere con il nuovo acquisto, con evidenti problemi organizzativi, di tempistica e di denaro. Ora la strada è più semplice e sarà possibile sbloccare diverse situazioni finora in stallo.Per ottenere informazioni più dettagliate sull'argomento però e vagliare le reali possibilità di convenienza economica è consigliabile farsi assistere da un consulente fiscale e tributario.
Ma cosa è cambiato?
Fino a quest’anno, l’aliquota agevolata del 2% era applicabile esclusivamente se venivano rispettate le seguenti condizioni espresse nella nota II-bis) dell’articolo 1, Tariffa 1 del DPR n. 131/86:"
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (...)".
Con il nuovo comma 55 della Legge di Stabilità 2016, è stato inserito il comma 4-bis alla citata nota II-bis) dell’Articolo 1, Tariffa Parte 1 ("Atti soggetti a registrazione in termine fisso". Il neo comma 4-bis recita "L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".
In sostanza, che significa? Significa che un soggetto che possiede già una "prima casa" può acquistarne un’altra e usufruire della stessa agevolazione goduta in precedenza, cioè dell’aliquota del 2%, diventando proprietario di una seconda "prima casa". Unica condizione: entro un anno dall’acquisto della seconda prima casa è necessario vendere la vecchia prima casa. Se ciò non avviene, non si ha più diritto a beneficiare dell’agevolazione dell’aliquota del 2%, m anzi saranno "dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte", così’ come previsto dal comma 4 della nota II-bis) dell’Articolo 1, Tariffa Parte 1 del DPR n. 131/86.
E' di certo una novità che può agevolare tutti coloro che hanno intenzione di cambiare casa ma che, finora, erano legati alla vendita della prima casa prima di procedere con il nuovo acquisto, con evidenti problemi organizzativi, di tempistica e di denaro. Ora la strada è più semplice e sarà possibile sbloccare diverse situazioni finora in stallo.Per ottenere informazioni più dettagliate sull'argomento però e vagliare le reali possibilità di convenienza economica è consigliabile farsi assistere da un consulente fiscale e tributario.
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