Liti in condominio in aumento, quali i motivi principali e come dirimerle


Perché nell'ultimo anno sono cresciute le liti in condominio? Quali sono i motivi principali? Scopri come trovare una soluzione a queste controversie.
Liti in condominio in aumento, quali i motivi principali e come dirimerle

L’anno 2018 appena trascorso ha segnato un record negativo: le liti in condominio sono cresciute rispetto all’anno precedente, ma soprattutto hanno registrato un tasso di crescita superiore rispetto al passato.

Le controversie civili finite in Tribunale e ancora pendenti sono più di 2 milioni. Un numero enorme se si pensa che il ricordo in giudizio avviene solo dopo aver tentato altre strade di conciliazione.


Le regioni in cui si registrano più cause sono il Lazio e la Campania, dove si contano circa 190.000 cause pendenti, seguite a “pari merito” dalla Sicilia e dal Veneto con circa 160.000 cause e al quarto posto troviamo l’Emilia Romagna con 150.000 cause civili pendenti.


Perché si litiga in condominio

I motivi delle liti in condominio sono le più svariate e la buona convivenza può essere messa a rischio anche a causa di motivazioni banali, come ad esempio gli odori considerati molesti del vicino, o i petali e le foglie delle piante dell’appartamento soprastante che cascano sul proprio balcone, e via dicendo...
Le liti principali, però, sorgono a causa di eccessivi rumori provenienti dai vicini o a causa di condomini morosi.

I rumori sono considerati molesti quando superano la normale soglia di tollerabilità, così come dispone l’art. 844 del Codice Civile che vieta le “immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni” se superano la normale soglia di tollerabilità. Tale soglia è pari al superamento di 5 decibel del normale rumore di fondo durante le ore diurne e di 3 decibel in quelle notturne.  

Oltre alle lamentele per volumi di radio e tv considerate troppo alte, o per il camminamento per casa con le scarpe, o ancora lo spostamento di mobili durante le pulizie di casa o prima di coricarsi (nel caso, ad esempio, si debbano aprire dei divani letto), un caso particolare è rappresentato dal vicino che suona uno strumento musicale (magari la batteria!) e che prevede studio ed esercitazione quotidiani.

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Un secondo motivo di controversia, che ha delle ricadute spiacevoli sull’intero vicinato, è la presenza di morosi in condominio. Una questione annosa sul tema è chi deve pagare le bollette dei fornitori (ad esempio di manutenzione degli ascensori, di pulizia o di giardinaggio) che si trovano a vantare dei crediti non soddisfatti.

Fino al 2008, il fornitore insoddisfatti poteva richiedere l’intero importo dovuto a uno qualsiasi dei condomini, il quale, successivamente, avrebbe potuto esercitare un’azione di regresso (pro quota) sui morosi.

A modificare, però, tale impostazione è stata la Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civile – con la sentenza 9148 del 2008 che ha affermato il principio di “parziarietà” delle obbligazioni condominiali. I giudici hanno affermato che il creditore può rifarsi su ciascun condomino solamente in base alla quota di debito a lui spettante in base ai calcoli millesimali.

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Come dirimere una lite

Di solito, dopo che due vicini non riescono a trovare un accordo in nome della pacifica convivenza, uno dei due litiganti si rivolge all’amministratore del condominio in modo che faccia da intermediario per rimuovere la causa della lite (soprattutto se il disaccordo rigurda una violazione del regolamento o l’utilizzo di uno spazio comune). Spesso, però, l’intervento di quest’ultimo si rivela infruttuoso.


In tali casi, la legge ha previsto la mediazione preventiva obbligatoria.
L’obbligatorietà della mediazione preventiva, dopo una prima dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, è stata successivamente reintrodotta dal D.L. del 21 giugno 2013 n. 69 per alcune materie espressamente indicate dalla legge ed elencate nell’art. 5 del d.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, tra cui appunto il condominio, i diritti reali, le successioni ereditarie e il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica).


Solo in caso di fallimento della mediazione obbligatoria preventiva, allora ci si potrà rivolgere ai giudici presentando un’istanza in Tribunale.

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