Mantenimento: prescrizione a partire dal divorzio


La suprema Corte ha dato ragione a una donna separata che aveva richiesto i mancati pagamenti dal marito dopo il limite di prescrizione dei 5 anni
Mantenimento: prescrizione a partire dal divorzio

Il diritto all’assegno di mantenimento o assegno divorzile (termine usato dopo il divorzio) è un beneficio che la legge offre al coniuge economicamente "più debole", in modo da garantirgli un tenore di vita simile a quello antecedente alla rottura coniugale. Il diritto all’assegno di mantenimento è imprescrivibile, nel senso che il coniuge che ritiene di averne diritto può sempre far valere le sue pretese economiche. Ciò che si prescrive, invece, è la pretesa della singola rata dell’assegno stesso dopo il termine dei cinque anni. Se, ad esempio, sono passati sei anni dalla sentenza di divorzio, l’ex coniuge può sempre richiedere domanda di assegno divorzile. Può, però, soltanto esigere le rate non corrisposte nei cinque anni precedenti, poiché la prescrizione opera dalle singole scadenze.

Eppure, il caso di una donna separata ha creato un precedente importante in materia di sospensione della prescrizione al diritto di mantenimento, creando un distinguo netto tra separati e divorziati. La donna in questione aveva fatto eseguire un pignoramento forzoso di alcuni beni del marito come risarcimento per gli assegni di mantenimento non ricevuti negli anni passati. Il giudice d’appello le aveva riconosciuto i crediti vantati negli ultimi cinque anni, ma non quelli precedenti perché caduti in prescrizione. Ricorsa in Cassazione, la donna ha poi vinto.

La sentenza della Corte di Cassazione Civile (con l’ordinanza numero 7533 del 1 aprile 2014) ha affermato un principio chiaro: "la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, come è ben noto, implica solo un’attenuazione del vincolo".

In parole semplici, la Cassazione ha equiparato parzialmente la coppia sposata e convivente con quella separata, ma non divorziata: se è vero che la separazione è sintomatica di una frattura tra la coppia, è altrettanto vero che tale frattura non soltanto non è definitiva, ma, anzi, potrebbe essere risanata. A fronte di questa considerazione, la Cassazione ha applicato l’articolo 2941 del codice civile anche nel caso della donna.

L’articolo 2941 del codice civile afferma che la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi. Con la nuova sentenza della suprema corte, rimane sospesa anche tra separati, dato che la separazione affievolisce, ma non scioglie il vincolo matrimoniale.

Il caso descritto, purtroppo, non è isolato. Sono tante, infatti, le persone che si trovano nella stessa situazione. A fronte, però, dei nuovi sviluppi in materia, un aiuto legale potrebbe ripristinare un torto economico subito.

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