Messa alla prova: non può riguardare solo alcuni reati
E’ a discrezione del giudice consentire la messa alla prova dell’imputato indipendentemente dal reato commesso
La Legge n. 67 del 28/4/2014 ha introdotto nel codice di procedura penale la messa alla prova anche per i maggiorenni. Si tratta di un’importante novità con le finalità di rieducazione e risocializzazione dell’imputato e che comporta la sospensione del processo e dei termini di prescrizione. Ma la concessione di tale beneficio è a discrezione del giudice. E’ infatti quest’ultimo che deve valutare, caso per caso, se il reato commesso dall’imputato sia stato un "fatto occasionale" o se, al contrario, sia indice di uno stile di vita delinquenziale. E in base a ciò, decidere se concedere o meno il beneficio.
E’ escluso, però, il fatto che la messa alla prova sia concessa solo in caso di alcuni reati particolari. Sul punto, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 14112 dell’8 aprile 2015, i supremi giudici hanno affermato che il beneficio non può essere parziale, ma al contrario può sempre essere concesso indipendentemente dal reato commesso dall’imputato. Ciò, anche perché la messa alla prova non è automaticamente concessa, come si è detto. La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere presentata anche nella fase delle indagini preliminari, ma è sempre il giudice che, discrezionalmente, può concederla o meno.
;L’affidamento in prova è condizionato allo svolgimento di attività socialmente utili previste nel programma stabilito dai giudici d’intesa con i servizi sociali. Con il decreto del Ministero della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015, è stato inoltre approvato il Regolamento che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità per la definizione del programma di rieducazione e risocializzazione. All’articolo 2 del decreto citato, sono elencate le specifiche attività che l’imputato dovrà svolgere durante la messa alla prova. Queste sono:
"a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, malati, minori e stranieri;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riferimento alle aree protette, comprese le attività connesse al randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, compresi gli ospedali e le case di cura, o di beni del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, esclusi gli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro attinenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto".
Il processo e i termini di prescrizione sono sospesi almeno fino alla fine della durata dell’affidamento in prova. Se alla scadenza, l’imputato avrà adempiuto al programma e il suo esito sarà giudicato positivo dal giudice, quest’ultimo potrà estinguere il reato. In caso contrario, il processo riprenderà così come il decorso della prescrizione.
E’ escluso, però, il fatto che la messa alla prova sia concessa solo in caso di alcuni reati particolari. Sul punto, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 14112 dell’8 aprile 2015, i supremi giudici hanno affermato che il beneficio non può essere parziale, ma al contrario può sempre essere concesso indipendentemente dal reato commesso dall’imputato. Ciò, anche perché la messa alla prova non è automaticamente concessa, come si è detto. La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere presentata anche nella fase delle indagini preliminari, ma è sempre il giudice che, discrezionalmente, può concederla o meno.
;L’affidamento in prova è condizionato allo svolgimento di attività socialmente utili previste nel programma stabilito dai giudici d’intesa con i servizi sociali. Con il decreto del Ministero della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015, è stato inoltre approvato il Regolamento che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità per la definizione del programma di rieducazione e risocializzazione. All’articolo 2 del decreto citato, sono elencate le specifiche attività che l’imputato dovrà svolgere durante la messa alla prova. Queste sono:
"a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, malati, minori e stranieri;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riferimento alle aree protette, comprese le attività connesse al randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, compresi gli ospedali e le case di cura, o di beni del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, esclusi gli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro attinenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto".
Il processo e i termini di prescrizione sono sospesi almeno fino alla fine della durata dell’affidamento in prova. Se alla scadenza, l’imputato avrà adempiuto al programma e il suo esito sarà giudicato positivo dal giudice, quest’ultimo potrà estinguere il reato. In caso contrario, il processo riprenderà così come il decorso della prescrizione.
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