Mia (Misura di inclusione attiva), cosa prevede e come cambia il Rdc


La bozza di riforma in 12 articoli divide i beneficiari tra gli “occupabili” e “non occupabili”
Mia (Misura di inclusione attiva), cosa prevede e come cambia il Rdc

Il Reddito di Cittadinanza andrà in pensione a partire da fine agosto, ma al suo posto arriverà Mia, acronimo di Misura di inclusione attiva che riduce nella maggior parte dei casi il sostegno finanziario e la platea dei beneficiari.

La prima novità contenuta nella bozza del Mia, composta da 12 articoli, è quella che riguarda, appunto, i beneficiari della misura. Il sussidio sarà parametrato in maniera differente tra chi è considerato “occupabile”, ovvero che può essere inserito nel mondo del lavoro, e chi “non occupabile”, cioè chi ha in nel proprio nucleo familiare un over 60, un minorenne o un disabile.

Tra gli “occupabili” ci sono anche i minorenni dai 16 ai 18 anni che non sono impegnati un  percorso formativo di studi.

Gli “occupabili”, con il Mia, sono obbligati alla partecipazione attiva, formazione e lavoro.

Sono, invece, esonerati da tale obbligo gli over 60, e i componenti della famiglia che curano figli minorenni di età fino ai 3 anni o i disabili in gravi condizioni.


Requisiti economici e patrimoniali per poter richiedere la Mia

Per accedere al sussidio è necessario rispettare alcuni requisiti patrimoniali e reddituali. Nello specifico è necessario che il nucleo familiare abbia:
-    un valore Isee non superiore a 7.200 euro (dai 9.360 euro del RdC)
-    un reddito familiare non superiore ai 6 mila euro annui moltiplicato per il relativo parametro della scala di equivalenza (che è stata leggermente modificata rispetto a quella del RdC)
-    una casa di abitazione di valore non superiore a 150 mila euro ai fini IMU
-    un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ai 30 mila euro
-    un valore del patrimonio mobiliare non superiore ai 6 mila euro, aumentati di 2 mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo e, comunque, fino a un massimo di 10 mila euro; è possibile, però, aggiungere altri 1.000 euro per ogni figlio minorenne successivo al secondo, 5 mila euro in caso di componente disabile e 7.500 euro in caso di componente con disabilità grave o non autosufficiente

Oltre a tali requisiti reddituali e patrimoniali, nessun componente del nucleo familiare deve possedere o avere la disponibilità di un’auto di cilindrata superiore a 1.600 cc. o moto di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati per la prima volta nei 24/36 mesi prima della data dell’istanza del Mia.

 

La nuova scala di equivalenza di Mia

Il parametro è pari a 1 per il primo componente ed è aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente adulto che non percepisce l’assegno unico universale, fino a un massimo di 2,1. Il parametro può salire a 2,2 se c’è la presenza nel nucleo familiare di un componente disabile grave o non autosufficiente.

I minorenni e i maggiorenni per i quali la famiglia percepisce l’assegno unico universale non sono conteggiati nella scala di equivalenza, ma per ciascuno di loro si ha diritto a un importo mensile della Mia in misura fissa, pari a 50 euro
Non si viene conteggiati temporaneamente nella scala di equivalenza quando si risiede in strutture a totale carico pubblico.


I nuovi valori del sussidio Mia

Come detto, il sussidio non sarà più uguale per tutti, ma sarà parametrato in base alla presenza o meno di persone over 60, minorenni o disabili nel nucleo familiare. In questi ultimi due casi il reddito base da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza è di 500 euro al mese. Per i single (a meno che non siano over 60 o disabili) e per le famiglie con minorenni, considerati “occupabili” il sostegno viene diminuito del 25%, scendendo a 375 euro al mese (sempre per il parametro di riferimento).

Quindi, considerando il reddito di 500 euro mensili e il valore massimo del parametro, che è di 2,2 se in famiglia c’è un componente con disabilità grave o non autosufficiente, il reddito annuale del Mia non potrà superare i 13.200 euro.

 

Durata del sussidio Mia

È stata ridotta, rispetto al Reddito di Cittadinanza, la durata dell’erogazione del sussidio.

Però, per i “non occupabili”, il sostegno viene accordato mensilmente per 18 mesi e può essere rinnovato per altri dodici mesi dopo la sospensione di un mese.
Per gli “occupabili”, il sostegno viene erogato per 12 mesi e può essere rinnovato per altri 6 mesi dopo la sospensione di un mese. Si potrà eventualmente presentare una nuova domanda solo dopo 18 mesi dallo scadere dei 6 mesi del rinnovo.

 

Sistema digitalizzato di Mia

Altra novità della riforma è la creazione di un sistema informativo di gestione del sussidio attraverso una piattaforma digitale che ho lo scopo di attivare percorsi personalizzati per chi ottiene il sostegno e favorire la ricerca autonoma del lavoro.
I beneficiari del Mia dovranno registrarsi sulla piattaforma per ottenere informazioni sulle offerte di lavoro, sui corsi di formazione e altri progetti che possono interessare in base alla propria formazione.

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