Miur, diritto alla bigenitorialità anche a scuola


Il Ministero dell‘Istruzione detta le regole che garantiscono al genitore separato e non affidatario il diritto di seguire l’andamento scolastico del figlio
Miur, diritto alla bigenitorialità anche a scuola

Evidentemente era necessario un intervento del Miur per affermare nuovamente il diritto del genitore separato o divorziato, e comunque non affidatario, di occuparsi dell’andamento scolastico del figlio. Il principio alla "bigenitorialità", insomma, deve valere anche in ambito scolastico con il fine ultimo e principale dell’interesse del minore.

E’ quanto ha scritto il Miur nella nota ministeriale n. 5336 del 2 settembre scorso, nella quale, dopo aver ripreso quanto prevede la normativa in ambito di affidamento esclusivo, detta le regole affinché venga garantito il diritto alla bigenitorialità. Nella nota, infatti, viene ricordato come il nostro codice civile disponga, nell’ultimo comma dell’art. 337 quater, che "Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse".

E allora, proprio per garantire al genitore non affidatario di potersi occupare dell’istruzione del figlio, ecco le regole che il Miur ha dettato alle amministrazioni scolastiche affinché si agevoli l’accesso alle informazioni che riguardano il figlio (pagelle, attività scolastiche, attività extrascolastiche...):
"• inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura - anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
• attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei"

Infine, il Miur suggerisce alle amministrazioni scolastiche di inserire nella modulistica necessaria per acquisire il consenso da parte di entrambi i genitori, laddove il genitore non affidatario sia impossibilitato a farlo, la seguente frase: "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

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