Negoziazione assistita da Avvocati per separazione


Requisiti, iter, tempi, costi e vantaggi della negoziazione assistita da Avvocati
Negoziazione assistita da Avvocati per separazione


Le coppie che, in comune accordo, decidono di separarsi e non vogliono ricorrere al Tribunale possono optare per la negoziazione assistita da Avvocati risparmiando: 

  • tempo
  • denaro

Un'altra opzione potrebbe essere la separazione consensuale in comune, nel caso in cui non si hanno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti e non si devono disciplinare trasferimenti patrimoniali.


Cos’è la negoziazione assistita?

 

La negoziazione assistita è un istituto dell'ordinamento italiano introdotto con il c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) e consiste in una convenzione con cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente una controversia con l'assistenza di avvocati.

Attenzione: La controversia oggetto della causa deve riguardare solo ed esclusivamente diritti disponibili, ovvero diritti che possono essere alienati dal titolare (trasferiti ad altri) o essere oggetto di rinuncia.


 

Negoziazione assistita per separazione: requisiti

 

Tutte le coppie che, in comune accordo, decidono di separarsi e divorziare possono avviare la procedura di negoziazione assistita da Avvocati.
Si ricorda che l’istituto è adottabile anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.


 

Negoziazione assistita per separazione: iter 

 

La negoziazione assistita ha inizio con l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione (scarica il fac-simile della convenzione di negoziazione), trasmesso da una delle parti e, tramite il proprio legale, alla rispettiva controparte. 

 

L’invito a stipulare la convenzione di negoziazione deve:

  • essere debitamente sottoscritto
  • indicare l'oggetto della controversia 
  • segnalare il termine per la risposta 
  • contenere l’avvertimento che la mancata risposta, entro 30 giorni, avrà valore di rifiuto
  • includere il mandato
  • riportare la firma della parte autenticata dal legale

 

Ricevuto l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione la controparte può: 

  • Rifiutare l’invito. In questo caso, non si potrà procedere con la negoziazione assistita e i coniugi dovranno rivolgersi al Tribunale competente per proseguire con la separazione. L’avvocato avrà tempo 30 giorni per proporre la domanda giudiziale e procedere così con la separazione in Tribunale.

 

  • Accettare l’invito. Nel caso in cui la controparte accetta l’invito, si procede con la definizione della convenzione di negoziazione, ovvero un accordo con il quale le parti si impegnano a cooperare con buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole una controversia relativa ai diritti disponibili, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.   

 

La  convenzione di negoziazione deve:

  • essere redatta in forma scritta
  • indicare il termine entro il quale va concluso l'accordo che non può essere né inferiore ai 30 giorni né superiore ai 3 mesi.
  • Si ricorda che detto termine è prorogabile per ulteriori 30 giorni su accordo tra le parti.
  • contenere l’oggetto della controversia
  • includere le specifiche dei legali nominati e l’impegno di tutte le parti al dovere di riservatezza
  • riportare la firma delle parti autenticata dai rispettivi Avvocati.

 

Una volta redatta la convenzione di negoziazione si passa alla stesura dell’accordo vero e proprio nel quale sono indicate le condizioni patrimoniali e non della separazione. 
Prima di redigere l’accordo, gli Avvocati sono obbligati a tentare la conciliazione tra i coniugi e in caso di figli minori, a ricordare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. I legali devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano i diritti considerati indisponibili.
Di queste attività bisogna dare prova nell’accordo di negoziazione firmato da entrambi i coniugi.

Se uno o entrambi i coniugi si rifiutano di firmare l’accordo di negoziazione, i legali dovranno certificare il mancato accordo e trasmetterlo entro 30 giorni al Tribunale competente per avviare la separazione giudiziale. 

In caso di esito positivo, l’accordo è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che dopo seri e rigidi controlli degli atti rilascia (se lo ritiene opportuno):

  • Il nullaosta. Nel caso in cui non ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

 

  • L’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello stato civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio. Nel caso in cui ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

 

Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, uno dei due legali deve trasmettere, entro 10 giorni, una copia autenticata dell'accordo all’Ufficio dello stato civile così da permettere la trascrizione dell’accordo stesso ai margini dell’atto di matrimonio.

 

Attenzione: L’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Qualora il Procuratore della Repubblica invece non ritenesse gli atti idonei, entro 5 giorni, deve trasmette l’accordo di negoziazione al Presidente del Tribunale, il quale provvederà entro 30 giorni a disporre la comparizione delle parti.

 

Schema iter di negoziazione assistita da Avvocati per separazione:

Iter negoziazione assistita separazione

 

Negoziazione assistita per separazione: tempi

 

Non è possibile indicare con esattezza il tempo necessario per ottenere la separazione tramite negoziazione assistita da Avvocati
Possiamo, tuttavia, indicare un range di tempo che va dai tre mesi ai cinque mesi. 
Ottenuta la separazione, le parti hanno a disposizione sei mesi per procedere con il divorzio. 



Negoziazione assistita per separazione: costi

 

Anche in questo caso è difficile trarre le somme, ma il costo della negoziazione assistita è sicuramente più contenuto rispetto al costo della separazione giudiziale in quanto comprende solo le spese legali. 
Si ricorda, inoltre, che in caso di esito positivo della separazione tramite negoziazione assistita da avvocati, le parti possono richiedere il credito d'imposta fino a 250 euro.

 

 

Negoziazione assistita per separazione: vantaggi

 

Tra tutti i vantaggi della separazione consensuale assistita da Avvocati, evidenziamo i seguenti:

  • riduzione dei costi
  • riduzione dei tempi
  • possibilità di applicare la procedura a qualsiasi situazione familiare
  • degiurisdizionalizzazione
  • autorizzazione e burocrazia svolta dagli Avvocati
     
 

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