Non punibilità per particolare tenuità del fatto


I reati lievi, ad oggi puniti con pene detentive fino ai cinque anni di carcere, saranno considerati non punibili
Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Cambiamenti in vista in ambito penale. Dal 2 aprile prossimo entreranno in vigore le nuove regole dettate dal D.Lgs del 16 marzo 2015 n.28 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015) e riguardanti le disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In pratica, è prevista l’archiviazione del caso quando il reato contestato è considerato di lieve entità ed è punito con una pena detentiva inferiore ai 5 anni di carcere o con una sanzione pecuniaria accessoria alla detenzione o come sanzione a se stante.

La novità in ambito penale è stata possibile grazie all’introduzione nel codice penale dell’articolo 131 bis c.p..

Ma cosa si intende per tenuità del fatto?
Affiche un reato sia considerato di lieve entità occorre valutare diversi criteri, tra i quali la particolare tenuità del fatto, la modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento.

Per quanto riguarda la tenuità del fatto, l’offesa arrecata alla vittima non è considerata di lieve entità quando chi commette il reato ha agito per motivi abietti e futili o con crudeltà (anche a danno di animali), abbia approfittato della minorata difesa della vittima (anche in base all’età) o abbia causato morte o lesioni gravissime alla vittima.

Per quanto riguarda la non abitualità del comportamento, questa è esclusa "nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate" (come ad esempio i maltrattamenti in famiglia o il reato di stalking).

L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicato una sola volta, anche contro la volontà dell’imputato stesso. Può verificarsi, infatti, il caso in cui l’imputato preferisca affrontare un processo penale per dimostrare la sua innocenza piuttosto che subire l’archiviazione evitando il processo penale. L’archiviazione per "tenuità del fatto", infatti, non è sinonimo di innocenza. E’, al contrario, l’accertamento, in via definitiva, che il reato è stato commesso da colui che è stato "semplicemente" giudicato non punibile.

Infine, è bene sottolineare che la non punibilità per particolare tenuità del fatto consente all’imputato di evitare il processo penale, ma la sua vittima può comunque rivalersi contro di lui in sede civile.

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