Nozze gay, no alle trascrizioni


Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero è “un atto fuori dalla norma” italiana
Nozze gay, no alle trascrizioni

Il matrimonio tra persone delle stesso sesso contratti all’estero non possono essere trascritti in Italia e, dunque, tutte le trascrizioni già effettuate nel nostro Paese sono da considerarsi annullate. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4899 del 26 ottobre 2015. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha invalidato le trascrizioni di nozze gay celebrate oltre frontiera e già trascritte nel registro del Comune di Roma, ribaltando la decisione del Tar.

Nelle motivazioni dei giudici amministrativi di secondo grado, il fatto che il matrimonio gay è un "atto abnorme", nel senso che è un atto "fuori dalla norma" italiana. Il nostro regolamento, infatti, sancisce il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna, condizione indispensabile affinché si possa parlare di matrimonio. Mancando il requisito della opposizione dei sessi, non si può parlare di unione tra marito e moglie.

In sostanza, la trascrizione di un matrimonio gay in Italia è un atto puramente "inesistente", poiché manca "di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza".

A nulla serve, pare, il fatto che la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia ammonito il nostro Paese per non avere, a tutt’oggi, una normativa specifica che regolamenti le unioni omosessuali. E a nulla sono servite, anche, le pronunce dei giudici europei a sostegno della trascrivibilità, poiché il Legislatore italiano può rivendicare la sua discrezionalità rispetto al tema delle unioni tra persone dello stesso sesso.

Nella sentenza, infatti, si legge: "i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all’Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un’opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalità dei singoli Stati proprio dall’art.9 della Carta di Nizza) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranità nazionale (...)".

Dunque, "Che si tratti di atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza), il matrimonio omosessuale deve, infatti, intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio"

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